Corte costituzionale

Sentenza n. 312/1993

Corte cost., sent. 9 luglio 1993, n. 312

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
312/1993
Data di deposito
9 luglio 1993
Data di decisione
11 giugno 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:312

Norme oggetto del giudizio

  • art. 111, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 112, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 111, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 19687

Qualora la prescrizione dell'azione per conseguire la rendita per malattia professionale, di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, decorra, in forza delle statuizioni della Corte costituzionale in materia, dal giorno del consolidamento della malattia al grado minimo di indennizzabilita' (in quanto posteriore alla denuncia dell'assicurato) ed, inoltre, al momento del raggiunto consolidamento (nella specie il 7 ottobre 1987) risulti essere ancora in corso il procedimento amministrativo (nella specie esauritosi solo il 19 settembre 1989), la sospensione della prescrizione durante tale procedimento, per centocinquanta giorni, prevista dall'art. 111, secondo comma, dello stesso d.P.R., non puo' farsi decorrere - costituendo una modalita' temporale della stessa prescrizione - da una data anteriore all'inizio della decorrenza di questa, l'azione giudiziaria dovendo, di conseguenza, essere proposta nel termine non di solo tre anni, ma di tre anni e centocinquanta giorni. Difetta quindi di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui assoggetta a prescrizione lo stesso diritto alle prestazioni di cui al titolo I del citato testo unico, e non soltanto - come invece e' previsto per la pensione di invalidita' e vecchiaia - ai ratei maturati anteriormente alla domanda in sede amministrativa. L'incidente di costituzionalita' e' stato infatti promosso nel corso di un giudizio nel quale, operando, nella su descritta situazione, la sospensione della prescrizione, l'azione dell'assicurato risulta tempestivamente proposta, il diverso avviso del giudice rimettente fondandosi sull'errato presupposto che la sospensione della prescrizione, decorrendo dalla data della denuncia dell'assicurato (24 agosto 1986), anteriore di piu' di centocinquanta giorni a quella del consolidamento, non fosse nel caso applicabile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 'in parte qua'). - S. nn. 116/1969, 544/1990 e 31/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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