Corte costituzionale
Sentenza n. 311/1993
Corte cost., sent. 9 luglio 1993, n. 311
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 311/1993
- Data di deposito
- 9 luglio 1993
- Data di decisione
- 11 giugno 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:311
Norme oggetto del giudizio
- decreto interministeriale del 5 agosto 1969
- art. 9, legge n. 698 del 23 dicembre 1975
Parametri
Massime
Massima n. 19671
Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', il richiamo della legge n. 698 del 1975, riguardo alla liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti ex ONMI trasferiti agli enti locali, al regolamento di quiescenza del personale di detto ente, non ha natura di rinvio materiale, con l'effetto di attribuire alle norme recepite forza di legge formale, ma di mero rinvio formale, come tale privo di efficacia novativa della fonte delle disposizioni richiamate. Il richiamo in questione, infatti, si riferisce genericamente al regolamento, cioe' ad un complesso di norme non meglio determinate, laddove, perche' sia possibile configurare un rinvio recettizio (superando la presunzione favorevole al rinvio formale) occorre che il richiamo sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua. Pertanto, non derivando da una fonte di primo grado, l'impugnato combinato disposto degli artt. 9 della legge n. 698 del 1975, e 2, 3 e 4 del su indicato regolamento, non puo' formare oggetto di sindacato da parte del giudice della legittimita' costituzionale delle leggi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 9, legge 23 dicembre 1975, n. 698, e 2, 3 e 4 del regolamento del trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI, approvato con decreto interministeriale 5 agosto 1969, n. 300.9/822, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.). - Nello stesso senso, su analoga questione, sent. n. 121/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia), e 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2, 3 e 4) del regolamento del trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI, approvato con decreto interministeriale del 5 agosto 1969, n. 300.9/822, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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