Corte costituzionale

Sentenza n. 310/1993

Corte cost., sent. 9 luglio 1993, n. 310

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
310/1993
Data di deposito
9 luglio 1993
Data di decisione
11 giugno 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:310

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 299 del 13 settembre 1991
  • art. 1, comma 10, legge n. 363 del 18 novembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 19670

Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', e' senz'altro da escludere, specie dopo il d.l. n. 16 del 1993, conv. in legge n. 75 del 1993 - che all'art. 2, comma primo, ha chiaramente confermato il carattere provvisorio delle tariffe e rendite catastali stabilite dai decreti ministeriali 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991 - che con tali decreti si sia posta in essere quella "riforma del catasto edilizio urbano", con l'attuazione della quale, secondo le previsioni dell'art. 12, ultimo comma della legge n. 392 del 1978, le modalita' di determinazione dell'equo canone degli immobili locati ad uso abitazione, stabilite nei commi precedenti, sarebbero divenute non piu' applicabili. Difetta dunque di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 1, decimo comma, del d.l. n. 299 del 1991 (convertito nella legge n. 363 del 1991) - che il suddetto art. 12, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978 ha abrogato - atteso che, anche se la norma impugnata fosse riconosciuta incostituzionale, ed anche a voler ammettere - nonostante i dubbi esistenti in proposito - che, in generale, la sentenza di illegittimita' della norma abrogante comporti la reviviscenza della norma abrogata, il termine finale da questa posto, nel caso, alla efficacia dei vigenti criteri di determinazione del canone, non potrebbe egualmente, al momento, considerarsi operante, ne' quindi in grado di consentire la rivalutazione dello stesso - come anche pretende l'ordinanza di rimessione - in base alle nuove rendite catastali. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1, comma decimo, del d.l. 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del d.l. 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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