Corte costituzionale
Sentenza n. 310/1993
Corte cost., sent. 9 luglio 1993, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 310/1993
- Data di deposito
- 9 luglio 1993
- Data di decisione
- 11 giugno 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:310
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 299 del 13 settembre 1991
- art. 1, comma 10, legge n. 363 del 18 novembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 19670
Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', e' senz'altro da escludere, specie dopo il d.l. n. 16 del 1993, conv. in legge n. 75 del 1993 - che all'art. 2, comma primo, ha chiaramente confermato il carattere provvisorio delle tariffe e rendite catastali stabilite dai decreti ministeriali 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991 - che con tali decreti si sia posta in essere quella "riforma del catasto edilizio urbano", con l'attuazione della quale, secondo le previsioni dell'art. 12, ultimo comma della legge n. 392 del 1978, le modalita' di determinazione dell'equo canone degli immobili locati ad uso abitazione, stabilite nei commi precedenti, sarebbero divenute non piu' applicabili. Difetta dunque di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 1, decimo comma, del d.l. n. 299 del 1991 (convertito nella legge n. 363 del 1991) - che il suddetto art. 12, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978 ha abrogato - atteso che, anche se la norma impugnata fosse riconosciuta incostituzionale, ed anche a voler ammettere - nonostante i dubbi esistenti in proposito - che, in generale, la sentenza di illegittimita' della norma abrogante comporti la reviviscenza della norma abrogata, il termine finale da questa posto, nel caso, alla efficacia dei vigenti criteri di determinazione del canone, non potrebbe egualmente, al momento, considerarsi operante, ne' quindi in grado di consentire la rivalutazione dello stesso - come anche pretende l'ordinanza di rimessione - in base alle nuove rendite catastali. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1, comma decimo, del d.l. 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del d.l. 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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