Corte costituzionale
Sentenza n. 289/1993
Corte cost., sent. 24 giugno 1993, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 289/1993
- Data di deposito
- 24 giugno 1993
- Data di decisione
- 11 giugno 1993
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:289
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza del ministro dell'ambiente del 5 gennaio 1993
Parametri
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 3, lett. i), statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 2, lett. l), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 2, lett. d), statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 19666
In ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalle Regioni Emilia-Romagna, Valle d'Aosta e Sardegna in relazione all'ordinanza del Ministro dell'ambiente in data 5 gennaio 1993, contenente il divieto dell'attivita' venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di giorni otto, va respinta la eccezione di inammissibilita' prospettata, con riferimento all'avvenuto esaurimento dell'efficacia del provvedimento impugnato, dalla difesa dello Stato. L'interesse delle Regioni alla pronuncia della Corte si e' infatti protratto e permane anche al di la' del suddetto termine, tanto al fine del riconoscimento della spettanza del potere esercitato, che dell'annullamento dell'atto che ha dato luogo al conflitto , i cui effetti indiretti (come nel caso delle sanzioni applicate durante la sua vigenza) possono prolungarsi anche dopo la scadenza dello stesso. - In senso conforme, S. n. 3/1962.
Massima n. 19667
Nello svolgimento dei compiti di "conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale" il Ministro dell'ambiente puo' intervenire a difesa della risorsa ambientale espressa dalla fauna selvatica adottando lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 8 della l. n. 59 del 1987 solo ove ricorrano le due condizioni previste rappresentate dalla esistenza di una situazione di "grave pericolo di danno ambientale" e dall'impossibilita' di fare ricorso alla ordinaria disciplina. Nel caso di specie, ai fini della sospensione dell'attivita' venatoria per motivi climatici, ben poteva farsi ricorso alla disciplina ordinaria rappresentata innanzi tutto dall'art. 19 della nuova legge quadro sulla caccia, (l. 11 febbraio 1992 n. 157) che affida alle Regioni il potere di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per sopravvenute ragioni stagionali o climatiche, ed in secondo luogo dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 349/1986 che affida al Ministro dell'ambiente il potere di intervento sostitutivo nel caso di inosservanza o mancata attuazione da parte delle Regioni delle leggi relative alla tutela dell'ambiente. Nell'adottare l'ordinanza contingibile ed urgente 5 gennaio 1993 recante il divieto dell'attivita' venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di giorni otto, il Ministro dell'ambiente ha trascurato la disciplina ordinaria senza aver preventivamente provveduto a compiere accertamenti adeguati in ordine alla sussistenza delle condizioni idonee a giustificare l'adozione alle misure straordinarie. Non spetta pertanto allo Stato e per esso al Ministro dell'ambiente disporre un generale e temporaneo divieto di caccia giustificato da particolari condizioni meteo-climatiche, senza avere preventivamente accertato la non disponibilita' delle Regioni ad intervenire ex art. 19 l. n. 157 del 1992 e per l'effetto annulla l'ordinanza adottata dal Ministro dell'ambiente in data 5 gennaio 1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi, dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente, nell'esercizio del potere di ordinanza di cui all'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, disporre un divieto generale e temporaneo di caccia giustificato da particolari condizioni meteo-climatiche, senza aver preventivamente accertato la non disponibilità delle Regioni ad intervenire ai sensi dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1922, n. 157; conseguentemente annulla l'ordinanza adottata il 5 gennaio 1993 dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, recante "Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di giorni otto".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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