Corte costituzionale
Sentenza n. 278/1993
Corte cost., sent. 10 giugno 1993, n. 278
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 278/1993
- Data di deposito
- 10 giugno 1993
- Data di decisione
- 28 maggio 1993
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:278
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 338 del 25 maggio 1992
Parametri
- art. 4, legge n. 86 del 9 marzo 1989
- art. 17, comma 3, legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 19659
L'esercizio della potesta' regolamentare da qualche anno ampiamente e opportunamente consentito, anche per quanto concerne il recepimento e l'attuazione delle norme comunitarie, non puo' esplicarsi senza quel supporto legislativo che la Corte ha gia' indicato come indispensabile sia in termini generali sia con specifico riferimento all'esercizio della potesta' da parte del singolo ministro. - S. nn. 204/1991 e 453/1991.
Massima n. 19660
L'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, contenente norme generali sulle procedure per la esecuzione in Italia degli obblighi comunitari, consente di attuare le direttive comunitarie mediante regolamento, ma e' indispensabile - si precisa - che cosi' disponga la legge comunitaria. Inoltre, quanto al procedimento da seguire per l'emanazione del regolamento, lo stesso articolo richiede una deliberazione collegiale del Governo e un parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ne' l'una ne' l'altra di queste prescrizioni risultano osservate dall'impugnato regolamento in data 25 maggio 1992, n. 338, recante norme per l'applicazione del regolamento del Consiglio CEE n. 2092/1991 del 24 giugno 1991, in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati, approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e senza che il necessario riferimento alla legge di conferimento del potere - non indicato nel preambolo - sia rinvenibile nella legge comunitaria per il 1990 (l. 29 dicembre 1990, n. 428) o nella legge comunitaria per il 1991 (l. 19 febbraio 1991, n. 142). Deve quindi dichiararsi che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari, con conseguente annullamento del su indicato decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338. - V. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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