Corte costituzionale

Sentenza n. 278/1993

Corte cost., sent. 10 giugno 1993, n. 278

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
278/1993
Data di deposito
10 giugno 1993
Data di decisione
28 maggio 1993
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:278

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 338 del 25 maggio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 19659

L'esercizio della potesta' regolamentare da qualche anno ampiamente e opportunamente consentito, anche per quanto concerne il recepimento e l'attuazione delle norme comunitarie, non puo' esplicarsi senza quel supporto legislativo che la Corte ha gia' indicato come indispensabile sia in termini generali sia con specifico riferimento all'esercizio della potesta' da parte del singolo ministro. - S. nn. 204/1991 e 453/1991.

Massima n. 19660

L'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, contenente norme generali sulle procedure per la esecuzione in Italia degli obblighi comunitari, consente di attuare le direttive comunitarie mediante regolamento, ma e' indispensabile - si precisa - che cosi' disponga la legge comunitaria. Inoltre, quanto al procedimento da seguire per l'emanazione del regolamento, lo stesso articolo richiede una deliberazione collegiale del Governo e un parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ne' l'una ne' l'altra di queste prescrizioni risultano osservate dall'impugnato regolamento in data 25 maggio 1992, n. 338, recante norme per l'applicazione del regolamento del Consiglio CEE n. 2092/1991 del 24 giugno 1991, in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati, approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e senza che il necessario riferimento alla legge di conferimento del potere - non indicato nel preambolo - sia rinvenibile nella legge comunitaria per il 1990 (l. 29 dicembre 1990, n. 428) o nella legge comunitaria per il 1991 (l. 19 febbraio 1991, n. 142). Deve quindi dichiararsi che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari, con conseguente annullamento del su indicato decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338. - V. massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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