Corte costituzionale
Sentenza n. 277/1993
Corte cost., sent. 10 giugno 1993, n. 277
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 277/1993
- Data di deposito
- 10 giugno 1993
- Data di decisione
- 28 maggio 1993
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:277
Norme oggetto del giudizio
- nota del soprintendente beni artistici Genova n. 4708 del 3 novembre 1992
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14 gennaio 1972
Massime
Massima n. 19652
Come la Corte ha gia' osservato in seguito all'ampio trasferimento di funzioni operato dall'art. 47 del d.P.R. n. 616 del 1977 in materia di musei e biblioteche , alla base della ripartizione fra le competenze conservate allo stato e quelle assegnate alle regioni e' la distinzione tra interesse nazionale e interesse locale, e non gia' il criterio costituito dalla mera appartenenza del museo o dei beni in esso raccolti. Pertanto, in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria per asserita violazione della propria competenza in materia di "musei di enti locali", in relazione all'autorizzazione al restauro del piviale proveniente dal Monastero dei SS. Giacomo e Filippo, in deposito presso il Museo di S. Maria di Castello in Genova, va respinta l'eccezione di inammissibilita' prospettata dall'Avvocatura dello Stato per il fatto che il bene da restaurare non appartiene al suddetto Museo, ma e' solo in deposito presso di esso. - S. nn. 921/1988 e 278/1991.
Massima n. 19653
In attesa della prevista apposita legge - che secondo l'art. 48 del d.P.R. n. 616 del 1977 avrebbe dovuto essere emanata entro il 1979 - per la determinazione delle competenze da conferire alle regioni in materia di tutela del patrimonio artistico o storico, le funzioni relative alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali non possono ricomprendersi fra quelle ad esse trasferite. Pertanto il potere di autorizzare il restauro di cose di interesse artistico o storico appartiene tuttora allo Stato, senza che al riguardo possa profilarsi una distinzione di competenze statali e regionali, in base all'interesse, nazionale o locale, che il bene esprime, e neppure, quindi, in base all'appartenenza della cosa da restaurare ad uno di quei "musei di enti locali" che per gli artt. 117 e 118 Cost. sono materia di competenza delle regioni; a parte il fatto che anche i beni che vi si trovano non di rado sono di tale rilevanza artistica o storica da attingere ad un interesse culturale nazionale. Ne' al fine di escludere il potere statale in questione puo' sostenersi che l'autorizzazione al restauro rientri tra le funzioni di manutenzione e conservazione dell'integrita' dei beni raccolti nei musei affidati alle regioni, trasferite ex artt. 7, lett. h), d.P.R. n. 3 del 1972 e 47, d.P.R. n. 616 del 1977, stante il peculiare contenuto e la consolidata autonomia concettuale e definitoria, rispetto a tali funzioni, dell'attivita' di restauro (cfr. legge 20 giugno 1909, n. 364, r.d. 30 gennaio 1913, n. 363 - a tutt'oggi in vigore ai sensi dell'art. 73, legge n. 1089 del 1939 - nonche', da ultimo, legge n. 145 del 1992). Spetta dunque allo Stato autorizzare la rimozione ed il restauro, ai sensi dell'art. 11 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, dei beni di interesse artistico o storico appartenenti a musei di enti locali o di interesse locale. - Sulla prevista, ma non ancora attuata, ripartizione di competenze fra Stato e regioni in materia di tutela del patrimonio artistico e storico v. sent. n. 921/1988, mentre, riguardo al gia' avvenuto trasferimento di funzioni alle regioni in tale materia, solo se espressamente delegate ex art. 9, d.P.R. n. 3 del 1972, v. sent. n. 278/1991.
Massima n. 19654
L'autorizzazione al restauro di beni di interesse storico e artistico da parte dello Stato (v. massima B) e' volta ad esprimere il positivo apprezzamento dell'opportunita' tecnico-scientifica dell'intervento sulla cosa e ad accertare la validita' delle metodiche che si intendano adottare nell'operazione da compiere e assume pertanto una funzione di tutela del valore culturale del bene mediante un atto di necessaria collaborazione (per gli aspetti tecnico-scientifici) con la Regione. Infatti detta autorizzazione, deve costituire un supporto ed una verifica tecnica e culturale, ma non una interferenza amministrativa, rispetto alle attivita' di programmazione, determinazione e gestione degli interventi per la conservazione e manutenzione dei beni in questione, il cui esercizio spetta invece alla Regione. Devesi tuttavia rilevare che, nella materia, la coesistenza e la concorrenza di distinte competenze, non sempre delineate nei loro definitivi e precisi confini sul piano normativo, rendono ancor piu' necessaria e doverosa, nell'attesa della nuova disciplina da tempo preannunciata, una leale collaborazione tra Stato e Regione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato autorizzare la rimozione ed il restauro, ai sensi dell'art. 11 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, dei beni di interesse artistico o storico appartenenti a musei di enti locali o di interesse locale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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