Corte costituzionale

Sentenza n. 275/1993

Corte cost., sent. 10 giugno 1993, n. 275

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
275/1993
Data di deposito
10 giugno 1993
Data di decisione
28 maggio 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:275

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 114 del 16 aprile 1974
  • decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974

Parametri

Massime

Massima n. 19495

Secondo la linea tendenziale - gia' piu' volte posta in rilievo dalla Corte - di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini del trattamento di quiescienza, deve essere concessa la facolta' di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi frequentati, purche', anzitutto, si tratti di corsi per l'ammissione ai quali si richiede il possesso del titolo di studio di scuola media superiore previsto per l'ammissione ai corsi di laurea, ed inoltre risulti accertato che essi siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Pertanto, ricorrendo entrambe, nel caso, tali condizioni (riguardo alla prima, sui requisiti di ammissione alle scuole universitarie a fini speciali, cfr. l'art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162), deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 2 novies del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali. - Nello stesso senso, su analoghe questioni, v. sent. n. 27/1992 (sullo stesso art. 2 novies del d.l. n. 30 del 1974, ma in relazione al riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di educazione fisica) e sent. n. 426/1990 (su questioni concernente il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di assistente sociale, proposta pero' allora sull'art. 69 del r.d.l. n. 680 del 1938).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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