Corte costituzionale
Sentenza n. 275/1993
Corte cost., sent. 10 giugno 1993, n. 275
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 275/1993
- Data di deposito
- 10 giugno 1993
- Data di decisione
- 28 maggio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:275
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 114 del 16 aprile 1974
- decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
Parametri
Massime
Massima n. 19495
Secondo la linea tendenziale - gia' piu' volte posta in rilievo dalla Corte - di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini del trattamento di quiescienza, deve essere concessa la facolta' di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi frequentati, purche', anzitutto, si tratti di corsi per l'ammissione ai quali si richiede il possesso del titolo di studio di scuola media superiore previsto per l'ammissione ai corsi di laurea, ed inoltre risulti accertato che essi siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Pertanto, ricorrendo entrambe, nel caso, tali condizioni (riguardo alla prima, sui requisiti di ammissione alle scuole universitarie a fini speciali, cfr. l'art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162), deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 2 novies del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali. - Nello stesso senso, su analoghe questioni, v. sent. n. 27/1992 (sullo stesso art. 2 novies del d.l. n. 30 del 1974, ma in relazione al riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di educazione fisica) e sent. n. 426/1990 (su questioni concernente il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di assistente sociale, proposta pero' allora sull'art. 69 del r.d.l. n. 680 del 1938).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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