Corte costituzionale
Sentenza n. 274/1993
Corte cost., sent. 10 giugno 1993, n. 274
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 274/1993
- Data di deposito
- 10 giugno 1993
- Data di decisione
- 28 maggio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:274
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 7, n.3, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
- art. 20, comma 3, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 19658
La disposizione che, riguardo alle pensioni E.N.AS.A.R.CO., mentre riconosce il diritto alla pensione di reversibilita', sul presupposto della "vivenza a carico", al figlio superstite maggiorenne infraventiseienne che frequenti universita' o scuole, allorche' risulti privo di qualsiasi reddito, lo nega invece a quei figli che, a parita' delle altre condizioni, risultino comunque titolari di un reddito, senza alcuna distinzione fra i casi in cui il reddito sia inferiore o superiore alla misura della pensione, difetta di coerenza intrinseca e di logicita' e si pone in contrasto con il diritto allo studio e con l'impegno della Repubblica a rendere tale diritto effettivo fino al raggiungimento dei gradi piu' alti. Deve quindi dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 34 Cost., del combinato disposto dei commi terzo e settimo, n. 3, dell'art. 20 della legge 20 febbraio 1973, n. 12 (sull'E.N.AS.A.R.CO), nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione di reversibilita' per i figli maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o universita', quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziche' prevedere che dalla pensione di reversibilita' sia decurtata la misura di tale reddito proprio. - Sulle altre disposizioni dello stesso art. 20 in cui, riguardo alle pensioni E.N.AS.A.R.CO., si negava, ai figli maggiorenni inabili al lavoro aventi a qualsiasi titolo un reddito proprio, il diritto alla pensione di reversibilita' e alla pensione indiretta, o se ne sanava la perdita, v. la sentenza (sui punti suddetti di illegittimita' costituzionale) n. 145/1987; inoltre, in riferimento a norme del t.u. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, sulla valutazione, operata dal legislatore, della dedizione agli studi da parte degli orfani quale indice presuntivo della situazione di bisogno degli stessi, v. sent. n. 366/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 7, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione di reversibilità per i figli maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o università, quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziché prevedere che dalla pensione di reversibilità sia decurtata la misura di tale reddito proprio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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