Corte costituzionale
Sentenza n. 270/1993
Corte cost., sent. 4 giugno 1993, n. 270
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 270/1993
- Data di deposito
- 4 giugno 1993
- Data di decisione
- 27 maggio 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:270
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19622
Il richiamo del giudice 'a quo', nel sollevare, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 177, primo comma, cod. pen., riguardo agli effetti della revoca della liberazione condizionale per il condannato all'ergastolo, agli argomenti in base ai quali, con la sentenza n. 282 del 1989 lo stesso articolo e' stato dichiarato illegittimo nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale gia' concessa al condannato a pena temporanea, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale, nonche' delle restrizioni subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo, va considerato pertinente, sia perche' altrimenti al condannato all'ergastolo sarebbe riservato un trattamento di maggior rigore rispetto al condannato a pena temporanea, sia perche' il condannato all'ergastolo non puo' essere sottratto alla funzione rieducativa della pena senza che ne risulti vulnerato l'art. 27, terzo comma, Cost.. Senonche', non essendo certo consentito alla Corte pronunciare una sentenza, nel senso richiesto nella ordinanza di rimessione, che imponga uno scomputo inconciliabile con la natura stessa della pena perpetua e con il giudicato che l'ha inflitta, una manipolazione normativa che dia spazio ad una valutazione del periodo di liberta' vigilata ad effetti diversi, fuoriesce dalle sue competenze, perche' involgente soluzioni non costituzionalmente obbligate, ma scelte discrezionali riservate al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 177, primo comma, cod. pen., 'in parte qua'). - S. n. 282/1989, gia' citata nel testo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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