Corte costituzionale

Sentenza n. 270/1993

Corte cost., sent. 4 giugno 1993, n. 270

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
270/1993
Data di deposito
4 giugno 1993
Data di decisione
27 maggio 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:270

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19622

Il richiamo del giudice 'a quo', nel sollevare, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 177, primo comma, cod. pen., riguardo agli effetti della revoca della liberazione condizionale per il condannato all'ergastolo, agli argomenti in base ai quali, con la sentenza n. 282 del 1989 lo stesso articolo e' stato dichiarato illegittimo nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale gia' concessa al condannato a pena temporanea, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale, nonche' delle restrizioni subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo, va considerato pertinente, sia perche' altrimenti al condannato all'ergastolo sarebbe riservato un trattamento di maggior rigore rispetto al condannato a pena temporanea, sia perche' il condannato all'ergastolo non puo' essere sottratto alla funzione rieducativa della pena senza che ne risulti vulnerato l'art. 27, terzo comma, Cost.. Senonche', non essendo certo consentito alla Corte pronunciare una sentenza, nel senso richiesto nella ordinanza di rimessione, che imponga uno scomputo inconciliabile con la natura stessa della pena perpetua e con il giudicato che l'ha inflitta, una manipolazione normativa che dia spazio ad una valutazione del periodo di liberta' vigilata ad effetti diversi, fuoriesce dalle sue competenze, perche' involgente soluzioni non costituzionalmente obbligate, ma scelte discrezionali riservate al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 177, primo comma, cod. pen., 'in parte qua'). - S. n. 282/1989, gia' citata nel testo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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