Corte costituzionale

Sentenza n. 267/1993

Corte cost., sent. 4 giugno 1993, n. 267

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
267/1993
Data di deposito
4 giugno 1993
Data di decisione
27 maggio 1993
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:267

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, punto 7, decreto del Ministro della sanita' del 29 gennaio 1992
  • art. 5, punto 8, decreto del Ministro della sanita' del 29 gennaio 1992
  • punto 8, all. B, decreto del Ministro della sanita' del 29 gennaio 1992
  • punto 8, all. A, decreto del Ministro della sanita' del 29 gennaio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 19657

Gli artt. 1, punto 7, 5, punto 8 e il punto 8 degli allegati A e B, di cui al decreto del Ministro della Sanita' 29 gennaio 1992 - i quali, rispettivamente, ricomprendono nelle attivita' di "alta specialita'" i trapianti di organo; ricomprendono nelle strutture di "alta specialita'" il coordinamento interregionale trapianti; determinano, in ordine a tale coordinamento, la dotazione obbligatoria dei servizi erogabili e definiscono la dotazione e specifiche particolari aggiuntive dei servizi analoghi - non comportano lesione alcuna delle competenze regionali attribuite - in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost. - dalla l. n. 644 del 1975 (art. 13), riguardo alla costituzione dei centri regionali o interregionali di riferimento per i trapianti di organo (aventi il compito di individuare i soggetti idonei a ricevere l'organo da trapiantare e di effettuare le operazioni e gli accertamenti necessari per il compimento del trapianto) e ai poteri di organizzazione e di erogazione dei relativi servizi. Infatti, gli articoli in questione costituiscono puntuale attuazione dell'art. 5, l. n. 595 del 1985 - il quale, come precisato dalla Corte, contiene le norme sul coordinamento del servizio sanitario dirette ad assicurare l'eguale fruizione delle prestazioni sanitarie di alta specialita' da parte di tutti i cittadini - relativamente ai poteri del Ministro della Sanita' sia per quanto concerne la fissazione per le alte specialita', dei requisiti minimi di personale, dei collegamenti con le attivita' affini e delle caratteristiche di professionalita' (art. 5, terzo comma, l. n. 595 del 1985 cit.) sia relativamente alla definizione dell'elenco delle "alte specialita'", nelle quali indubbiamente rientra il trapianto di organi, potere questo ultimo che non puo' che riguardare in concreto se non i centri costituiti su iniziativa delle regioni (art. 5, secondo comma, l. n. 595 del 1985, in coordinamento con l'art. 13, l. n. 644 del 1975). Spetta pertanto allo Stato: a) il potere di individuare, con decreto del Ministro della Sanita', i trapianti di organo, incluso il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fini di trapianto, fra le attivita' considerate di "alta specialita'; b) il potere di definire, con decreto del Ministro della Santita', la dotazione obbligatoria e le funzioni erogabili dalle strutture di alta specialita' "trapianto di organo", le attivita' affini e complementari ad essa obbligatoriamente collegate, nonche' "la dotazione e le specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature delle strutture di alta specialita'", relative al "coordinamento interregionale trapianti di organo". - S. n. 294/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato: a) il potere di individuare, con decreto del Ministro della sanità, i trapianti d'organo, incluso il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fini di trapianto, fra le attività considerate di "alta specialità"; b) il potere di definire, con decreto del Ministro della sanità, la dotazione obbligatoria e le funzioni erogabili dalle strutture di alta specialità "trapianto d'organo", le attività affini e complementari ad essa obbligatoriamente collegate, nonché "la dotazione e le specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature delle strutture di alta specialità", relative al "coordinamento interregionale trapianti d'organo".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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