Corte costituzionale
Sentenza n. 267/1993
Corte cost., sent. 4 giugno 1993, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 267/1993
- Data di deposito
- 4 giugno 1993
- Data di decisione
- 27 maggio 1993
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:267
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, punto 7, decreto del Ministro della sanita' del 29 gennaio 1992
- art. 5, punto 8, decreto del Ministro della sanita' del 29 gennaio 1992
- punto 8, all. B, decreto del Ministro della sanita' del 29 gennaio 1992
- punto 8, all. A, decreto del Ministro della sanita' del 29 gennaio 1992
Parametri
- art. 13, legge n. 644 del 2 dicembre 1975
- decreto del Presidente della Repubblica n. 409 del 16 giugno 1977
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 19657
Gli artt. 1, punto 7, 5, punto 8 e il punto 8 degli allegati A e B, di cui al decreto del Ministro della Sanita' 29 gennaio 1992 - i quali, rispettivamente, ricomprendono nelle attivita' di "alta specialita'" i trapianti di organo; ricomprendono nelle strutture di "alta specialita'" il coordinamento interregionale trapianti; determinano, in ordine a tale coordinamento, la dotazione obbligatoria dei servizi erogabili e definiscono la dotazione e specifiche particolari aggiuntive dei servizi analoghi - non comportano lesione alcuna delle competenze regionali attribuite - in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost. - dalla l. n. 644 del 1975 (art. 13), riguardo alla costituzione dei centri regionali o interregionali di riferimento per i trapianti di organo (aventi il compito di individuare i soggetti idonei a ricevere l'organo da trapiantare e di effettuare le operazioni e gli accertamenti necessari per il compimento del trapianto) e ai poteri di organizzazione e di erogazione dei relativi servizi. Infatti, gli articoli in questione costituiscono puntuale attuazione dell'art. 5, l. n. 595 del 1985 - il quale, come precisato dalla Corte, contiene le norme sul coordinamento del servizio sanitario dirette ad assicurare l'eguale fruizione delle prestazioni sanitarie di alta specialita' da parte di tutti i cittadini - relativamente ai poteri del Ministro della Sanita' sia per quanto concerne la fissazione per le alte specialita', dei requisiti minimi di personale, dei collegamenti con le attivita' affini e delle caratteristiche di professionalita' (art. 5, terzo comma, l. n. 595 del 1985 cit.) sia relativamente alla definizione dell'elenco delle "alte specialita'", nelle quali indubbiamente rientra il trapianto di organi, potere questo ultimo che non puo' che riguardare in concreto se non i centri costituiti su iniziativa delle regioni (art. 5, secondo comma, l. n. 595 del 1985, in coordinamento con l'art. 13, l. n. 644 del 1975). Spetta pertanto allo Stato: a) il potere di individuare, con decreto del Ministro della Sanita', i trapianti di organo, incluso il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fini di trapianto, fra le attivita' considerate di "alta specialita'; b) il potere di definire, con decreto del Ministro della Santita', la dotazione obbligatoria e le funzioni erogabili dalle strutture di alta specialita' "trapianto di organo", le attivita' affini e complementari ad essa obbligatoriamente collegate, nonche' "la dotazione e le specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature delle strutture di alta specialita'", relative al "coordinamento interregionale trapianti di organo". - S. n. 294/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato: a) il potere di individuare, con decreto del Ministro della sanità, i trapianti d'organo, incluso il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fini di trapianto, fra le attività considerate di "alta specialità"; b) il potere di definire, con decreto del Ministro della sanità, la dotazione obbligatoria e le funzioni erogabili dalle strutture di alta specialità "trapianto d'organo", le attività affini e complementari ad essa obbligatoriamente collegate, nonché "la dotazione e le specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature delle strutture di alta specialità", relative al "coordinamento interregionale trapianti d'organo".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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