Corte costituzionale

Sentenza n. 266/1993

Corte cost., sent. 4 giugno 1993, n. 266

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
266/1993
Data di deposito
4 giugno 1993
Data di decisione
27 maggio 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:266

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Siciliana del 23 dicembre 1992
  • art. 1, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 23 dicembre 1992
  • art. 3, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 23 dicembre 1992
  • art. 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 23 dicembre 1992
  • art. 3, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 23 dicembre 1992
  • art. 1, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 23 dicembre 1992
  • art. 3, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 23 dicembre 1992

Parametri

  • art. 97, comma 1, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 17, lett. c), statuto regione Sicilia
  • art. 17, lett. d), statuto regione Sicilia
  • art. 39, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 16, legge n. 56 del 28 febbraio 1987
  • art. 17, lett.b), statuto regione Sicilia
  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 47, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 47, comma 4, n.4, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 81, comma 4, Costituzione

Massime

Massima n. 19675

Al fine di accertare l'eventuale violazione del principio di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), occorre dimostrare la palese arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza della disposizione contestata, in relazione al rispetto del valore dell'efficienza dell'azione amministrativa. - da ultimo, S. n. 250/1993.

Massima n. 19676

E' ammissibile la questione di costituzionalita' in via principale prospettata, in riferimento all'art. 97 Cost., assumendo che l'ampliamento della pianta organica di una u.s.l. - disposto dall'art. 1 della L. Reg. siciliana approvata il 23 dicembre 1992 - sarebbe dettato da finalita' meramente occupazionali; infatti, tale assunto, lungi dall'attenere esclusivamente al merito delle scelte politiche del legislatore regionale, e' funzionale al tentativo di dimostrare la dedotta violazione del principio di buon andamento della p.a. e, in particolare, l'esistenza di sintomi di irragionevolezza della scelta legislativa rispetto all'obiettivo di efficienza dell'azione amministrativa. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' formulata dalla Regione Sicilia).

Massima n. 19677

Non puo' ritenersi manifestamente irragionevole o arbitraria - e non e' quindi lesiva del principio di buon andamento della p.a. - la scelta del legislatore siciliano di integrare il contingente aggiuntivo (composto di duecentoquarantaquattro medici e sei biologi) gia' assegnato ad un policlinico universitario, ampliandolo con duecentosei unita' ulteriori, appartenenti all'area funzionale socio-sanitaria e dunque destinate a fungere da collaboratori del suddetto personale medico presso il medesimo policlinico. Ne' sussistono, nel caso di specie, dati certi e inequivocabili da cui risulti che - in contrasto con la dichiarata esigenza di assicurare un miglior funzionamento del servizio pubblico - il legislatore regionale abbia invece perseguito finalita' meramente occupazionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma primo, L. Reg. siciliana approvata il 23 dicembre 1992).

Massima n. 19678

Ben puo' il legislatore siciliano - nell'ambito della potesta' concorrente ad esso spettante in materia sanitaria - disciplinare la dotazione di personale che garantisca la collaborazione degli istituti universitari alle attivita' di assistenza sanitaria di competenza regionale. Percio', l'art. 3, comma primo, della L. Reg. siciliana approvata il 23 dicembre 1992, disponendo l'aumento di personale di una u.s.l. al fine di garantire la continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa di un istituto universitario che collabora, in regime di convenzione, all'assistenza sanitaria, non viola la competenza statale a disciplinare le attivita' di ricerca scientifica svolte dal medesimo istituto, giacche' il personale aggiuntivo ad esso destinato e' adibito a compiti di assistenza sanitaria di competenza regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 17, lettere b, c, d, dello Statuto speciale per la Regione siciliana, come attuato dall'art. 39, L. 23 dicembre 1978 n. 833, dall'art. 12, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e dall'art. 16, L. 28 febbraio 1987 n. 56).

Massima n. 19679

La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale delle u.s.l. e' riservata allo Stato 'ex' art. 47, L. n. 833 del 1978, ed al rispetto di tale principio e' vincolata la potesta' legislativa (concorrente) attribuita, in materia sanitaria, alla Regione siciliana dall'art. 17 dello Statuto speciale; conseguentemente, riguardo al suddetto personale, il legislatore siciliano puo' esercitare una potesta' normativa di sola attuazione delle leggi statali. - S. nn. 484/1991, 122/1990.

Massima n. 19680

L'art. 2 della L. Reg. siciliana approvata il 23 dicembre 1992, disponendo che la copertura dei posti di agente socio-sanitario istituiti dall'art. 1 s.l. avvenga utilizzando la graduatoria degli idonei di un precedente concorso pubblico, si pone in diretto contrasto con l'art. 16, L. n. 56 del 1987, il quale prevede l'utilizzazione delle liste di collocamento per la copertura di posti consimili; percio', non potendo la norma statale subire eccezione da parte di leggi regionali meramente attuative, l'art. 2 cit. va dichiarato costituzionalmente illegittimo. Non e' peraltro inutile ricordare che - al di la' dello specifico motivo di incostituzionalita' - costituisce principio del pubblico impiego il divieto di utilizzare una graduatoria concorsuale per coprire posti istituiti successivamente all'approvazione di essa. - v. massima precedente.

Massima n. 19681

L'art. 3, comma secondo, della L. Reg. siciliana approvata il 23 dicembre 1992, disponendo che la copertura dei posti di medico specialista, biologo e tecnico amministrativo, da destinare a un istituto universitario, avvenga mediante concorso riservato al personale con contratto triennale gia' in servizio presso il medesimo istituto, si pone in diretto contrasto con l'art. 47, comma quarto, n. 4, L. n. 833 del 1978, il quale, nel delegare al Governo la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale delle u.s.l., stabilisce il principio del concorso pubblico; percio', non potendo una legge regionale meramente attuativa derogare al suddetto principio, l'art. 3, comma secondo, cit., va dichiarato costituzionalmente illegittimo. - v. la precedente massima E.

Massima n. 19682

Gli artt. 1, comma secondo, e 3, comma terzo, della L. Reg. siciliana approvata il 23 dicembre 1992, stabiliscono espressamente che il costo del personale da assumere in base alla legge stessa viene portato in detrazione dalle somme dovute all'universita' di Palermo per effetto delle convenzioni stipulate con quest'ultima ai sensi dell'art. 39, L. n. 833 del 1978, onde non puo' ravvisarsi inosservanza dell'obbligo di copertura di nuove spese. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' sollevate in riferimento all'art. 81, comma quarto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, secondo comma, della legge della Regione siciliana (Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali e norme in materia di personale dell'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università di Palermo), approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1992;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge regionale precedentemente citata, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge regionale precedentemente citata, sollevata, in riferimento all'art. 17, lettere b), c) e d) dello Statuto speciale per la Regione siciliana, come attuato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'art. 12 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 3, terzo comma, della legge regionale precedentemente citata, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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