Corte costituzionale
Sentenza n. 249/1993
Corte cost., sent. 19 maggio 1993, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 249/1993
- Data di deposito
- 19 maggio 1993
- Data di decisione
- 5 maggio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:249
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19580
Il divieto di applicazione, ex art. 60 l. n. 689/1981, delle sanzioni sostitutive al reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, secondo e terzo comma), non ha piu' ragione d'essere dopo che il nuovo codice di rito ha attribuito alla competenza del Pretore il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 cod. pen., compresa l'ipotesi aggravata del fatto commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, rendendo cosi' applicabile a tale fattispecie le sanzioni sostitutive in virtu' del disposto dell'art. 54 l. n. 689/1981 a norma del quale le sanzioni sostitutive si applicano ai reati di competenza pretorile. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 60 legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato dell'art. 590, secondo e terzo comma, cod. pen., limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale; restano conseguentemente assorbite le ulteriori censure in riferimento all'art. 24 Cost., nonche' la questione ormai priva di autonomo rilievo dell'art. 238 (recte 234) delle norme di attuazione del nuovo codice di rito, denunciato per non avere, in sede di coordinamento delle disposizioni della l. n. 689/1981 con quelle del nuovo codice di rito, previsto la abrogazione dell'art. 60 l. 689/1981 'in parte qua'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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