Corte costituzionale

Sentenza n. 244/1993

Corte cost., sent. 19 maggio 1993, n. 244

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
244/1993
Data di deposito
19 maggio 1993
Data di decisione
5 maggio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:244

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 47 del 29 febbraio 1988
  • art. 22, legge n. 158 del 20 maggio 1991
  • art. 14, comma 2, decreto-legge n. 534 del 29 dicembre 1987

Parametri

Massime

Massima n. 19474

Le disposizioni degli artt. 14, comma secondo, d.l. n. 534 del 1987 (conv. in l. n. 47 del 1988) e 22, l. n. 158 del 1991, che hanno prorogato i termini di scadenza delle occupazioni temporanee, autorizzate ai sensi dell'art. 20, L. n. 865 del 1971, ed in atto alla data di entrata in vigore della L. n. 42 del 1985, risultano emanate al fine di protrarre la validita' delle occupazioni in attesa di una nuova disciplina legislativa delle indennita' di esproprio, conforme al modello costituzionale, di cui la Corte aveva auspicato l'adozione nel 1983 e che solo recentemente e' stata introdotta dall'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992 (aggiunto dalla legge di conversione n. 359 del 1992). Dette proroghe sono dunque sorrette da una 'ratio' diversa da quella delle precedenti - dichiarate incostituzionali perche' connesse alla reiterazione legislativa degli illegittimi criteri di determinazione dell'indennita' di esproprio previsti dalla L. n. 10 del 1977 ed elusive della gia' dichiarata incostituzionalita' di essi - e non possono quindi ritenersi lesive dell'art. 42 Cost., trovando giustificazione nella peculiarita' della situazione cui hanno inteso provvedere e nelle esigenze obiettive da cui derivano i ritardi che gravano il proprietario, ai quali peraltro corrisponde il suo diritto di chiedere l'immediata liquidazione dell'indennita' di occupazione; ne' puo' ritenersi violato l'art. 24 Cost., giacche' la legittimita' delle proroghe preclude l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno e, con esso, la relativa tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 14, comma secondo, d.l. 29 dicembre 1987 n. 534, conv. in L. 29 febbraio 1988 n. 47, e 22, L. 20 maggio 1991 n. 158). - Per l'illegittimita' dei criteri di determinazione dell'indennita' di esproprio, v. S. nn. 5/1980, 223/1983; sulla "congruita'" dell'indennizzo espropriativo, v. S. nn. 67/1959, 91/1963, 530/1988, 1022/1988, 216/1990; sull'indennita' per occupazione d'urgenza, v. S. nn. 470/1990, 365/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico), convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 e dell'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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