Corte costituzionale
Sentenza n. 233/1993
Corte cost., sent. 13 maggio 1993, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 233/1993
- Data di deposito
- 13 maggio 1993
- Data di decisione
- 3 maggio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:233
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 21, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 19581
Secondo consolidata giurisprudenza, al termine perentorio stabilito, in ordine al giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale per la costituzione delle parti e l'intervento innanzi alla Corte, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. - In senso conforme v. da ultimo S. n. 215/1986.
Massima n. 19582
L'agevolazione tributaria prevista dall'art. 21, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (abrogato, senza effetto retroattivo, con il d.l. 2 marzo 1993, n. 43, al momento, peraltro, non convertito in legge) - secondo cui gli interessi derivanti da mutui in favore di regioni, province, comuni ed altri enti sono esenti dall'IRPEG per meta' del loro ammontare - se da un lato giova all'istituto di credito, riducendo l'imponibile ai fini dell'IRPEG, dall'altro determina una proporzionale riduzione dei costi detraibili, con il risultato di produrre un aumento dell'ILOR in misura tale da superare notevolmente il vantaggio concesso nel calcolo dell'altra imposta. E poiche' non puo' ritenersi consentito all'istituto di credito contribuente di rinunciare alla prevista agevolazione, in quanto e' conseguenza automatica delle condizioni di quel tipo di mutuo, per evitare le illogiche conseguenze di una norma che determina irragionevolmente un effetto contrario a quello risultante dall'espresso intento del legislatore, l'art. 21, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, deve essere dichiarato illegittimo.
Massima n. 19583
La dichiarazione integrativa di cui all'art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e' prevista solo per correggere errori materiali o di calcolo, ovvero errori di diritto nella determinazione della base imponibile, ma non anche per modificare scelte (come la richiesta di una agevolazione fiscale) che il contribuente si penta di aver compiuto nella dichiarazione di base.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 21, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze