Corte costituzionale

Sentenza n. 233/1993

Corte cost., sent. 13 maggio 1993, n. 233

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
233/1993
Data di deposito
13 maggio 1993
Data di decisione
3 maggio 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:233

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19581

Secondo consolidata giurisprudenza, al termine perentorio stabilito, in ordine al giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale per la costituzione delle parti e l'intervento innanzi alla Corte, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. - In senso conforme v. da ultimo S. n. 215/1986.

Massima n. 19582

L'agevolazione tributaria prevista dall'art. 21, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (abrogato, senza effetto retroattivo, con il d.l. 2 marzo 1993, n. 43, al momento, peraltro, non convertito in legge) - secondo cui gli interessi derivanti da mutui in favore di regioni, province, comuni ed altri enti sono esenti dall'IRPEG per meta' del loro ammontare - se da un lato giova all'istituto di credito, riducendo l'imponibile ai fini dell'IRPEG, dall'altro determina una proporzionale riduzione dei costi detraibili, con il risultato di produrre un aumento dell'ILOR in misura tale da superare notevolmente il vantaggio concesso nel calcolo dell'altra imposta. E poiche' non puo' ritenersi consentito all'istituto di credito contribuente di rinunciare alla prevista agevolazione, in quanto e' conseguenza automatica delle condizioni di quel tipo di mutuo, per evitare le illogiche conseguenze di una norma che determina irragionevolmente un effetto contrario a quello risultante dall'espresso intento del legislatore, l'art. 21, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, deve essere dichiarato illegittimo.

Massima n. 19583

La dichiarazione integrativa di cui all'art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e' prevista solo per correggere errori materiali o di calcolo, ovvero errori di diritto nella determinazione della base imponibile, ma non anche per modificare scelte (come la richiesta di una agevolazione fiscale) che il contribuente si penta di aver compiuto nella dichiarazione di base.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 21, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze