Corte costituzionale
Sentenza n. 232/1993
Corte cost., sent. 13 maggio 1993, n. 232
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 232/1993
- Data di deposito
- 13 maggio 1993
- Data di decisione
- 3 maggio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:232
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Molise del 24 marzo 1992
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 3, n.1, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 4, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 97, Costituzione
- art. 147, decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978
Massime
Massima n. 19641
Va respinta l'eccezione di genericita' del ricorso in via principale, ove i motivi della denunciata violazione dei parametri costituzionali invocati (nella specie, artt. 97 e 117 Cost.) risultino con sufficiente chiarezza dal preciso riferimento a "norme interposte", nel significato desumibile dalla loro corretta interpretazione.
Massima n. 19642
La delibera legislativa della Regione Molise riapprovata il 24 marzo 1992 - autoqualificantesi "interpretazione autentica dell'art. 27 L. reg. n. 5 del 1990" - introduce certamente un elemento di novita' rispetto a quest'ultima, giacche' include nel maturato economico del personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione, ed inquadrato nell'E.r.i.m., anche i contratti stipulati, successivamente a detto trasferimento, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed i suoi dipendenti. Va, percio', respinta l'eccezione di inammissibilita' del ricorso statale avverso la delibera legislativa su citata, non essendo condivisibile l'assunto che essa non abbia carattere innovativo rispetto alla precedente legge regionale non impugnata. - Nel senso che qualunque legge interpretativa ha, comunque, carattere innovativo, v. S. n. 233/1988.
Massima n. 19643
Nella determinazione del maturato economico del personale direttamente trasferito dalla Cas.mez. alla Regione Molise ed inquadrato nell'E.r.i.m., il legislatore regionale non puo' in alcun modo tener conto dei contratti stipulati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con i propri dipendenti, giacche' tale ente e' distinto dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno ed e' stato costituito successivamente al trasferimento di cui sopra (avvenuto il 1 novembre 1983). Percio', la delibera legislativa della Regione Molise riapprovata il 24 marzo 1992 - la quale, riconoscendo il maturato economico derivante dai "contratti di provenienza", contraddittoriamente assume come tali anche i contratti stipulati dall'Agenzia - va dichiarata costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., per violazione della disciplina e dei principi che hanno regolato le modalita' del trasferimento.
Massima n. 19644
Una volta escluso che i contratti stipulati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno siano riferibili ai dipendenti dell'ex Cassa per il Mezzogiorno trasferiti alla Regione Molise ed inquadrati nell'E.r.i.m., il trattamento economico definitivo ad essi spettante va determinato assumendo come maturato economico quello riferito alla data del trasferimento (1 novembre 1983) e computando, in aggiunta ad esso, tutti i miglioramenti concessi, dopo tale data, ai dipendenti regionali, al cui trattamento economico e' equiparato quello dei dipendenti dell'E.r.i.m.. - V. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Molise, riapprovata il 24 marzo 1992, recante "Interpretazione autentica dell'art. 27 della legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1990: ordinamento organizzativo dell'Ente risorse idriche del Molise, stato giuridico e trattamento economico del personale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze