Corte costituzionale

Sentenza n. 227/1993

Corte cost., sent. 7 maggio 1993, n. 227

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
227/1993
Data di deposito
7 maggio 1993
Data di decisione
23 aprile 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:227

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 2, legge n. 113 del 29 marzo 1985
  • art. 12, legge n. 152 del 8 marzo 1968
  • art. 9, comma 2, comb. dis., legge n. 113 del 29 marzo 1985

Parametri

Massime

Massima n. 19586

Non e' irrazionale, ne' contrastante con l'art. 38 Cost., l'art. 9, secondo comma, l. n. 113 del 1985, che, in deroga (confermata dall'art. 2, l. n. 120 del 1991) alla norma generale di cui all'art. 2, ult. comma, l. n. 152 del 1968 - secondo cui, ai fini del conseguimento del diritto all'indennita' premio di servizio, "si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione" - prevede, a favore dei centralinisti telefonici non vedenti dipendenti degli enti locali, ai soli fini del diritto alla pensione e non anche del diritto all'indennita' premio di servizio, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni e aziende private. Anzitutto, infatti, trattandosi di un beneficio, la sua misura e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, ai fini del bilanciamento dell'interesse della categoria protetta con le disponibilita' finanziarie. In secondo luogo, poi, la contestata deroga alla legge n. 152 del 1968 evita una ingiustificata disparita' di trattamento a scapito dei centralinisti ciechi dipendenti dello Stato e delle aziende private, cui il beneficio in questione non e' riconosciuto, per i primi, agli effetti dell'indennita' di buonuscita (art. 14, d.P.R. n. 1032 del 1973), ne', per i secondi, agli effetti del trattamento di fine rapporto (art. 2120 cod. civ.). (Non fondatezza, in riferimento agli art. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, l. 29 marzo 1985, n. 113).

Massima n. 19587

In ordine alla possibilita' di riscatto a titolo oneroso - ai fini dell'indennita' premio di servizio - dei periodi di contribuzione figurativa, la quale non risulta prevista per i dipendenti non vedenti degli enti locali, ed invece e' consentita - secondo l'interpretazione adottata dalle amministrazioni del tesoro e dall'E.N.P.A.S. - per i dipendenti non vedenti delle amministrazioni statali, va osservato che il confronto tra discipline appartenenti a sistemi previdenziali diversi puo' configurare una violazione del principio di eguaglianza soltanto quando la risultante disparita' di trattamento tra le categorie di soggetti interessati sia tale da inficiare di irrazionalita' il trattamento previdenziale dell'una globalmente comparato con quello dell'altra. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma secondo, l. 29 marzo 1985, n. 113 e dell'art. 4 - recte 12 - l. 8 marzo 1968, n. 152). - S. nn. 220/1988, 430/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del citato art. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e dell'art. 4 (recte 12) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 l'art. 3 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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