Corte costituzionale

Sentenza n. 223/1993

Corte cost., sent. 7 maggio 1993, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
223/1993
Data di deposito
7 maggio 1993
Data di decisione
23 aprile 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:223

Norme oggetto del giudizio

  • art. 183, ultimo co., regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933

Parametri

Massime

Massima n. 19618

Come la Corte ha piu' volte affermato, fa parte integrante del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., porre i soggetti, interessati ad impugnare determinati atti, in grado di aver tempestiva conoscenza di tali atti, in modo da poter utilizzare nella loro interezza i termini legali di decadenza stabiliti dalla legge per l'esperimento del gravame. Questa esigenza e' ordinariamente assicurata dalle forme comuni di comunicazione e notificazione, mentre e' solo eccezionale il ricorso a forme di pubblicita', quale l'inserzione nella Gazzetta ufficiale, che determinano una presunzione di conoscenza e che possono essere attuate soltanto in casi particolari, quando sia impossibile o sommamente difficoltoso provvedere nelle forme ordinarie. In tale quadro la disciplina della notificazione delle sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche alla parte rimasta contumace appare lesiva del diritto di difesa laddove, pur senza una speciale ragione che renda impossibile o sommamente difficoltosa la notificazione nelle forme ordinarie del processo civile, prevede l'inserzione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto - assorbito ogni altro profilo - deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 183, ult. comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche al contumace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale, anziche' secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 e ss. cod. proc. civ., comunque applicabili, una volta rimossa la impugnata disciplina speciale, anche in forza del rinvio operato in via generale dall'art. 208 dello stesso decreto n. 1775 del 1933. - In termini, sul diritto di difesa, v. S. nn. 303/1985, 155/1980 e 255/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle sentenze al contumace va fatta "mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale", anziché secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di procedura civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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