Corte costituzionale
Sentenza n. 223/1993
Corte cost., sent. 7 maggio 1993, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 223/1993
- Data di deposito
- 7 maggio 1993
- Data di decisione
- 23 aprile 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:223
Norme oggetto del giudizio
- art. 183, ultimo co., regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933
Parametri
Massime
Massima n. 19618
Come la Corte ha piu' volte affermato, fa parte integrante del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., porre i soggetti, interessati ad impugnare determinati atti, in grado di aver tempestiva conoscenza di tali atti, in modo da poter utilizzare nella loro interezza i termini legali di decadenza stabiliti dalla legge per l'esperimento del gravame. Questa esigenza e' ordinariamente assicurata dalle forme comuni di comunicazione e notificazione, mentre e' solo eccezionale il ricorso a forme di pubblicita', quale l'inserzione nella Gazzetta ufficiale, che determinano una presunzione di conoscenza e che possono essere attuate soltanto in casi particolari, quando sia impossibile o sommamente difficoltoso provvedere nelle forme ordinarie. In tale quadro la disciplina della notificazione delle sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche alla parte rimasta contumace appare lesiva del diritto di difesa laddove, pur senza una speciale ragione che renda impossibile o sommamente difficoltosa la notificazione nelle forme ordinarie del processo civile, prevede l'inserzione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto - assorbito ogni altro profilo - deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 183, ult. comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche al contumace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale, anziche' secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 e ss. cod. proc. civ., comunque applicabili, una volta rimossa la impugnata disciplina speciale, anche in forza del rinvio operato in via generale dall'art. 208 dello stesso decreto n. 1775 del 1933. - In termini, sul diritto di difesa, v. S. nn. 303/1985, 155/1980 e 255/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle sentenze al contumace va fatta "mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale", anziché secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di procedura civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze