Corte costituzionale

Sentenza n. 212/1993

Corte cost., sent. 3 maggio 1993, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
212/1993
Data di deposito
3 maggio 1993
Data di decisione
22 aprile 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:212

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955

Parametri

Massime

Massima n. 19568

Non puo' essere accolta la richiesta di sentenza additiva - formulata dal giudice rimettente - volta a rendere applicabile in favore dei partecipanti all'impresa familiare - in quanto equiparati ai lavoratori subordinati - la normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prevista dal d.P.R. 27 aprile 1955, n. 537, con la conseguente estensione della relativa tutela penale specifica - a quella normativa necessariamente correlata - per le ipotesi di violazioni, da parte del titolare dell'impresa, delle prescrizioni antinfortunistiche, nonche' delle comuni sanzioni in caso di danni alle persone. La garanzia posta dall'art. 25, secondo comma, Cost., esclude infatti che la Corte possa far sorgere una nuova fattispecie penale "cosi' determinando conseguenze sfavorevoli per l'imputato", cosicche' appare chiara, nel caso, non potendo l'imputato di cui al giudizio 'a quo', rispondere per fatti che al momento in cui furono commessi non costituivano reato, l'assoluta ininfluenza dell'invocata pronuncia. Inoltre, in rapporto alla peculiarita' dell'impresa familiare, la quale, pur essendo stata ad essa estesa, appagando una diffusa esigenza di tutela del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni, resta comunque permeata di legami affettivi, appare quanto meno problematico, di fronte al principio della stretta riserva di legge in favore dello Stato in materia penale, l'innesto di obblighi e doveri sanzionati attraverso ipotesi di reato procedibili di ufficio. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, secondo comma, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, 'in parte qua'). - Sulla impossibilita' di far sorgere, con sentenze della Corte costituzionale, nuove fattispecie penali, cfr. S. nn. 148/1983, 108/1981. - Riguardo alla estensione all'impresa familiare della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, S. n. 476/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine, sezione distaccata di Cervignano del Friuli, con ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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