Corte costituzionale
Sentenza n. 211/1993
Corte cost., sent. 3 maggio 1993, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 211/1993
- Data di deposito
- 3 maggio 1993
- Data di decisione
- 22 aprile 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:211
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, decreto legislativo n. 137 del 4 marzo 1948
- art. 412, codice penale militare di pace
- art. 72, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 19504
La non applicabilita' ex art. 11 d.lgs. n. 137 del 1948, nei confronti dei soggetti condannati per diserzione, dei benefici previsti - anche da leggi successive - in favore dei combattenti, non puo' essere intesa come un effetto penale militare della condanna per il reato di diserzione, atteso che, pur prescindendo dall'ampio potere discrezionale del legislatore in tema di concessione di benefici a particolari categorie di cittadini, quello stabilito in favore degli ex combattenti ha la funzione di gratificare un merito, si' che il suo mancato riconoscimento non puo' assumere una valenza anche in senso lato sanzionatorio. Deve quindi respingersi, perche' basata su erronei presupposti, la censura di violazione del principio di legalita', avanzata in proposito sotto i profili della irretroattivita' e della determinatezza delle norme penali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137). - Su analoga questione v. sent. 234/1989.
Massima n. 19505
La valutazione della proporzionalita' della pena rispetto al fatto contemplato come illecito, e la previsione di cause di estinzione del reato, in relazione al disvalore ad esso assegnato, sono affidate all'apprezzamento discrezionale del legislatore, al quale e' attribuita anche la scelta in ordine alla forma della riabilitazione per la rimozione degli effetti pregiudizievoli ulteriori rispetto alla condanna principale; non e' percio' sindacabile la scelta operata dal legislatore in base alla quale per ottenere la riabilitazione militare e' necessaria l'instaurazione di un giudizio ulteriore da parte dei condannati per diserzione che abbiano gia' ottenuto la riabilitazione comune. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137, in relazione agli artt. 72 e 412 cod.pen.mil.di pace). - Sull'istituto della riabilitazione v. sent. n. 289/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale), sollevata dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma con le ordinanze in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, in relazione agli artt. 72 e 412 del codice penale militare di pace, sollevata dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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