Corte costituzionale
Sentenza n. 210/1993
Corte cost., sent. 3 maggio 1993, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 210/1993
- Data di deposito
- 3 maggio 1993
- Data di decisione
- 22 aprile 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- GRECO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 9, legge della Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984
- art. 19, comma 7, legge della Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984
- art. 19, comma 8, legge della Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984
Parametri
Massime
Massima n. 19615
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale le norme che prevedono rimedi giurisdizionali o dispongono in ordine a poteri o facolta' dell'autorita' giudiziaria, in quanto aventi natura strettamente processuale, sono riservate dall'art. 108 della Costituzione alla esclusiva competenza del legislatore statale ed esulano pertanto dalle materie che l'art. 117 della Costituzione affida alla competenza delle Regioni. - Nello stesso senso, 'ex plurimis', S. nn. 113/1993, 505 e 489/1991, 594/1990, 727/1988, 81/1976. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 471 del 1993.
Massima n. 19616
Nelle materie soggette a riserva di legge statale alla Regione e' preclusa la possibilita' di emanare norme anche solo riproduttive di quelle statali, perche' cio' comporterebbe un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano. - In senso conforme, S. nn. 615/1987, 203/1987, 128/1963.
Massima n. 19617
Le disposizioni della legge della Regione Puglia n. 54 del 1984, che, in materia di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, prevedono il ricorso al pretore avverso i relativi provvedimenti amministrativi, in quanto norme di natura strettamente processuale, si pongono in contrasto con la riserva di legge statale stabilita al riguardo dall'art. 108 Cost.. Non rileva infatti in contrario che tali disposizioni abbiano riprodotto una normativa statale gia' contenuta nel d.P.R. n. 1035 del 1972. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 19, commi settimo, ottavo e nono, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54. - V. le precedenti massime A e B.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8 e 9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.
Il Presidente: GRECO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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