Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1993

Corte cost., sent. 3 maggio 1993, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
210/1993
Data di deposito
3 maggio 1993
Data di decisione
22 aprile 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
GRECO
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:210

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 9, legge della Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984
  • art. 19, comma 7, legge della Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984
  • art. 19, comma 8, legge della Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984

Parametri

Massime

Massima n. 19615

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale le norme che prevedono rimedi giurisdizionali o dispongono in ordine a poteri o facolta' dell'autorita' giudiziaria, in quanto aventi natura strettamente processuale, sono riservate dall'art. 108 della Costituzione alla esclusiva competenza del legislatore statale ed esulano pertanto dalle materie che l'art. 117 della Costituzione affida alla competenza delle Regioni. - Nello stesso senso, 'ex plurimis', S. nn. 113/1993, 505 e 489/1991, 594/1990, 727/1988, 81/1976. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 471 del 1993.

Massima n. 19616

Nelle materie soggette a riserva di legge statale alla Regione e' preclusa la possibilita' di emanare norme anche solo riproduttive di quelle statali, perche' cio' comporterebbe un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano. - In senso conforme, S. nn. 615/1987, 203/1987, 128/1963.

Massima n. 19617

Le disposizioni della legge della Regione Puglia n. 54 del 1984, che, in materia di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, prevedono il ricorso al pretore avverso i relativi provvedimenti amministrativi, in quanto norme di natura strettamente processuale, si pongono in contrasto con la riserva di legge statale stabilita al riguardo dall'art. 108 Cost.. Non rileva infatti in contrario che tali disposizioni abbiano riprodotto una normativa statale gia' contenuta nel d.P.R. n. 1035 del 1972. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 19, commi settimo, ottavo e nono, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54. - V. le precedenti massime A e B.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8 e 9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.

Il Presidente: GRECO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze