Corte costituzionale
Sentenza n. 209/1993
Corte cost., sent. 3 maggio 1993, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/1993
- Data di deposito
- 3 maggio 1993
- Data di decisione
- 22 aprile 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:209
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
- art. 69, legge n. 41 del 1° gennaio 1939
Parametri
Massime
Massima n. 19567
I principi in base ai quali in numerose occasioni la Corte ha riconosciuto non conforme a Costituzione, in relazione a svariate ipotesi, l'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (conv. in legge 9 gennaio 1939, n. 41) per la mancata previsione del riscatto a fini previdenziali della durata di corsi richiesti per l'ammissione in servizio o per la progressione in carriera, trovano applicazione anche per la questione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti dello stesso art. 69, in quanto non prevede la facolta' di riscattare, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L., i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per occupare un posto in carriera. Anche in questa parte, percio' rilevandosi che, secondo quanto disposto dall'art. 6, d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, anche per l'ammissione a detti corsi si richiede il possesso di titolo di studio di scuola media superiore previsto per l'ammissione ai corsi di laurea, la su indicata disposizione deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima. - Riguardo alla questione in oggetto v. O. n. 101/1992, di restituzione degli atti al giudice 'a quo' per nuovo esame della rilevanza in relazione all'art. 8 della sopravvenuta legge n. 274 del 1991, ritenuta peraltro dallo stesso giudice, in quanto operante solo per l'avvenire, inapplicabile. - Riguardo alle altre su indicate questioni proposte sull'art. 69, r.d.l. n. 680 del 1938, v. S. nn. 133/1991, 280/1991, 426/1990, 1016/1988 e, piu' recentemente, 178/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per occupare un posto in carriera.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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