Corte costituzionale
Sentenza n. 205/1993
Corte cost., sent. 29 aprile 1993, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/1993
- Data di deposito
- 29 aprile 1993
- Data di decisione
- 21 aprile 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:205
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19503
A seguito della pronuncia di illegittimita' costituzionale (sent. 41/1993) relativa all'art. 425 cod.proc.pen., nella parte in cui attribuiva al giudice il potere di definire l'udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere nell'ipotesi in cui l'imputato fosse risultato in modo evidente persona non imputabile, risulta caducata la possibilita' per il giudice 'a quo' di pronunciare sentenza di non luogo a procedere "per infermita' psichica", e viene quindi anche meno il corrispondente potere previsto dall'art. 426, lett. c), cod.proc.pen. di applicare in via definitiva la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Conseguentemente le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa dedotti al riguardo, si rivelano prive di fondamento, in quanto carenti del presupposto normativo sul quale erano basate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 426, lett. c) del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - Oltre alla sent. n. 41/1993, citata nel testo, vedi, in materia di preclusione per il G.I.P. di tenere conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione con le aggravanti in caso di sentenza di proscioglimento per infermita' psichica, la sent. 233/1984 (dichiarativa di illegittimita' costituzionale dell'art. 484, n. 2, del codice abrogato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 426, lett. c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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