Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1993

Corte cost., sent. 29 aprile 1993, n. 203

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
203/1993
Data di deposito
29 aprile 1993
Data di decisione
21 aprile 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:203

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 386 del 15 dicembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 19473

La disposizione dell'art. 8 della legge n. 386 del 1990, secondo la quale, per poter invocare la improcedibilita' dell'azione penale, ivi prevista riguardo al reato di emissione di assegno bancario senza provvista, non basta - come auspicato dal giudice 'a quo' - il pagamento del solo capitale, ma si richiede altresi' che siano in ogni caso corrisposti interessi, penale e spese di protesto, non puo' ritenersi viziata da irrazionalita'. Il fatto che il legislatore, introducendo tale condizione di procedibilita', abbia sotto questo profilo (ma non sotto altri) attenuato il rigore sanzionatorio modificando la soglia della repressione penale, non esclude che l'assegno bancario sia rimasto tutelato come mezzo di pagamento e non gia' come strumento di credito. L'effetto di remora ad emettere assegni bancari senza copertura, cui e' finalizzata la sanzione penale, viene assicurato - per i comportamenti che destano minore allarme sociale (ossia quelli che sono seguiti dal pagamento dell'assegno entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione) - dalla prospettiva di dover corrispondere insieme alla somma capitale - indipendentemente da una richiesta di risarcimento da parte del creditore - anche una penale, oltre agli interessi e alle spese di protesto; mentre, ove l'improcedibilita' dell'azione penale conseguisse al mero pagamento dell'importo dell'assegno, il bene, oggetto della tutela penale, degraderebbe al mero interesse civilistico del creditore all'esatto adempimento dell'obbligazione cartolare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386).

Massima n. 19475

Per contestare la legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 8 della legge n. 386 del 1990, secondo la quale, per poter invocare la improcedibilita' dell'azione penale ivi prevista riguardo al reato di emissione di assegno bancario senza provvista, non basta - come auspicato dal giudice 'a quo' - il pagamento del solo capitale, ma si richiede altresi' che siano in ogni caso corrisposti interessi, penale e spese di protesto, non puo' farsi richiamo alla regola dell'art. 27, comma terzo, Cost., per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato. La norma censurata prevede infatti una condizione di procedibilita' e non gia' la sanzione della condotta costituente reato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ' in parte qua').

Massima n. 19476

La disposizione dell'art. 8 della legge n. 386 del 1990, secondo la quale per poter invocare la improcedibilita' dell'azione penale ivi prevista riguardo al reato di emissione di assegno bancario senza provvista, non basta - come auspicato dal giudice 'a quo' - il pagamento del solo capitale, ma si richiede altresi' che siano in ogni caso corrisposti interessi, penale e spese di protesto, non e' censurabile, in riferimento al principio di eguaglianza, in base all'assunto che, mentre, nell'eventualita' del richiamo dell'assegno bancario, prima del protesto, da parte del prenditore che lo abbia presentato per l'incasso, il debitore non sarebbe piu' punibile, una volta levato il protesto invece la non procedibilita' dell'azione penale, e quindi la non punibilita', richiede che si verifichino tutte le condizioni previste dal citato art. 8. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, il reato di emissione di assegno senza provvista si consuma con la sua presentazione e non gia' con la levata del protesto, e pertanto, trovando in entrambe le ipotesi applicazione la norma impugnata, la denunciata disparita' di trattamento non sussiste. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386).

Massima n. 19477

La disposizione dell'art. 8 della legge n. 386 del 1990, secondo la quale per poter invocare la improcedibilita' dell'azione penale ivi prevista riguardo al reato di emissione di assegno bancario senza provvista, non basta - come auspicato dal giudice 'a quo' - il pagamento del solo capitale, ma si richiede altresi' che siano in ogni caso corrisposti interessi, penale e spese di protesto, non e' censurabile, in riferimento al principio di eguaglianza, per l'ingiustificato trattamento differenziato che verrebbe riservato a coloro che emettono assegni bancari privi di copertura rispetto a coloro che si rendono responsabili di reati contro il patrimonio, dato che il risarcimento del danno per questi ultimi costituisce non una causa di improcedibilita' ma solo un'attenuante (art. 62, n. 6, cod. pen.). Il comportamento preso in considerazione dalla norma censurata e' infatti diverso e piu' ampio del mero risarcimento del danno, soprattutto perche' comprende - a prescindere dall'atteggiamento del creditore cartolare - anche il pagamento della penale e deve essere posto in essere nel previsto termine di sessanta giorni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'indicato profilo, della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386). - V. la massima precedente.

Massima n. 19478

La legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 8 della legge n. 386 del 1990 secondo la quale per poter invocare la improcedibilita' dell'azione penale ivi prevista riguardo al reato di emissione di assegno bancario senza provvista, non basta - come auspicato dal giudice 'a quo' - il pagamento del solo capitale, ma si richiede altresi' che siano corrisposti interessi, penale e spese di protesto non puo' porsi in dubbio, in riferimento all'art. 41 Cost., adducendo come argomento che la norma censurata, col prevedere, fra l'altro, al fine dell'improcedibilita' dell'azione penale, in alternativa al pagamento nelle mani dello stesso portatore del titolo, il deposito vincolato delle somme su indicate presso l'istituto trattario ovvero il pagamento al pubblico ufficiale che ha levato il protesto, violerebbe la sfera di autonomia e di liberta' del prenditore (o del giratario) del titolo. Quest'ultimo infatti rimane libero di non accettare il pagamento offertogli senza peraltro che cio' comporti l'automatica procedibilita' dell'azione penale; come anche e' libero di restituire il titolo a seguito del solo pagamento della somma cartolare (con spese di protesto e interessi) senza pretendere il pagamento della penale, il cui effetto - va ribadito - e' principalmente quello (sul punto v. la precedente massima A) di disincentivare l'impiego - con lesione della pubblica fede - dell'assegno come strumento di credito anziche' come mezzo di pagamento. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost., sotto il suindicato profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata - in riferimento agli art. 3, 27 e 41 della Costituzione - dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Busto Arsizio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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