Corte costituzionale

Sentenza n. 201/1993

Corte cost., sent. 29 aprile 1993, n. 201

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
201/1993
Data di deposito
29 aprile 1993
Data di decisione
21 aprile 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:201

Norme oggetto del giudizio

  • art. 209, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 19447

Le stesse esigenze di effettivita' della difesa e garanzia del giusto processo che hanno determinato la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 100, l.f., nella parte in cui prevedeva che il termine di impugnazione dei crediti ammessi nella procedura fallimentare decorresse dalla data del deposito in cancelleria dello stato passivo invece che dalla correlativa comunicazione agli interessati, valgono anche nei riguardi dell'identica norma stabilita dall'art. 209, secondo comma, l.f. per l'impugnazione dei crediti ammessi nella liquidazione coatta amministrativa. Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 209, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942. n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Cancelleria del relativo elenco, anziche' da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il commissario liquidatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati. - Nello stesso senso per quanto riguarda l'art. 100. l.f. v. S. n. 102/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. Legge fallimentare), nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anziché da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso Commissario deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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