Corte costituzionale
Sentenza n. 201/1993
Corte cost., sent. 29 aprile 1993, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 201/1993
- Data di deposito
- 29 aprile 1993
- Data di decisione
- 21 aprile 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 209, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 19447
Le stesse esigenze di effettivita' della difesa e garanzia del giusto processo che hanno determinato la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 100, l.f., nella parte in cui prevedeva che il termine di impugnazione dei crediti ammessi nella procedura fallimentare decorresse dalla data del deposito in cancelleria dello stato passivo invece che dalla correlativa comunicazione agli interessati, valgono anche nei riguardi dell'identica norma stabilita dall'art. 209, secondo comma, l.f. per l'impugnazione dei crediti ammessi nella liquidazione coatta amministrativa. Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 209, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942. n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Cancelleria del relativo elenco, anziche' da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il commissario liquidatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati. - Nello stesso senso per quanto riguarda l'art. 100. l.f. v. S. n. 102/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. Legge fallimentare), nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anziché da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso Commissario deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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