Corte costituzionale
Sentenza n. 199/1993
Corte cost., sent. 27 aprile 1993, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 199/1993
- Data di deposito
- 27 aprile 1993
- Data di decisione
- 19 aprile 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:199
Norme oggetto del giudizio
- art. 348, codice penale
- art. 16, regio decreto n. 274 del 11 febbraio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 19561
Nel sollevare la questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 348 cod. pen. e 16 del r.d. n. 274 del 1929 - prevedenti, rispettivamente, il reato di abusivo esercizio delle professioni e l'oggetto e i limiti dell'esercizio della professione di geometra rispetto a quelle di ingegnere o architetto - il giudice rimettente muove dal presupposto che l'art. 348 cod. pen. rappresenti una norma penale in bianco il cui precetto verrebbe ad essere integrato da una fonte non primaria con cio' determinandosi, 'in primis', una violazione del principio di stretta legalita' in materia penale, e in secondo luogo un difetto di chiarezza del precetto penale, dal momento che i limiti della professione di geometra sarebbero individuati attraverso espressioni generiche quali "modeste costruzioni". La questione cosi' sollevata, tuttavia, non e' intesa a travolgere il solo art. 16 r.d. n. 274/1929 - come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato - ma investe - e non solo formalmente - anche l'art. 348 cod. pen.. Pertanto, nel giudizio della Corte, si impone una verifica, anche se differenziata, di entrambe le norme. - V. massime seguenti.
Massima n. 19562
Nel prevedere e punire l'abusivo esercizio di professioni l'art. 348 cod. pen. delinea esaurientemente la fattispecie in tutte le sue componenti essenziali, in quanto il fatto costitutivo del reato assume i connotati dell'antigiuridicita' attraverso la realizzazione dell'atto o degli atti mediante i quali "abusivamente" viene esercitata una determinata professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato. L'abilitazione quindi, opera quale condizione negativa che impedisce di ricondurre il fatto alla figura astratta delineata dal legislatore: cio' che la norma penale individua come elemento necessario e sufficiente per l'integrazione della fattispecie crimonosa, e' l'osservanza di quella speciale abilitazione che lo Stato richiede per l'esercizio della professione, mentre i contenuti ed i limiti propri di ciascuna abilitazione non rifluiscono - come ritenuto dal giudice 'a quo' - all'interno della struttura del fatto tipico costituendo null'altro che un presupposto di fatto che il giudice e' chiamato a valutare caso per caso. Pertanto, nella specie, una volta affermata l'"autosufficienza precettiva" dell'art. 348 cod. pen., cade innanzitutto la dedotta violazione del principio di stretta legalita', in quanto fondata sull'errato presupposto che tale articolo sarebbe una norma penale in bianco il cui precetto verrebbe ad essere integrato, riguardo ai limiti tra la professione di geometra e le professioni di ingegnere e architetto, da una fonte (art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 247) di carattere subprimario. Ugualmente vengono meno le ulteriori censure di violazione del principio di tassativita' delle fattispecie penali e di personalita' della responsabilita' penale, entrambe formulate in base all'assunto che i parametri non sufficientemente precisi del r.d. n. 274/1929 inciderebbero negativamente sulla determinatezza del precetto per essere essi stessi elementi normativi della fattispecie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost., dell'art. 348 cod. pen.).
Massima n. 19563
Una volta affermata (v. massima A) la necessita' di scomporre nelle singole previsioni normative il "combinato disposto" che il giudice 'a quo' cumulativamente devolve quale oggetto dell'incidente di costituzionalita', riguardo alla questione relativa all'art. 16 del regolamento della professione di geometra approvato con r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 - che a suo avviso svolgerebbe la funzione di integrare la norma penale di cui all'art. 348 cod. pen. - va ribadito che esso non puo' formare oggetto di sindacato di costituzionalita' trattandosi di norma non avente forza di legge. E' infatti senz'altro da escludere che il citato regolamento abbia assunto forza e valore di legge in virtu' dei richiami ad esso operati dalla l. 9 marzo 1949 n. 144 (approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri) in quanto si tratta di rinvio non recettizio, data la genericita' del richiamo, operato al solo fine di individuare l'oggetto della tariffa professionale. D'altra parte, la censurata genericita' del parametro della modestia della costruzione quale criterio di discrimine tra la competenza professionale del geometra e quelle dell'ingegnere e dell'architetto appare collegata ad erronee premesse in quanto, da un lato non puo' ritenersi irragionevole la scelta di ragguagliare a presupposti flessibili la determinazione di competenze connesse a cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici; dall'altro i criteri di cui all'art. 16, come gia' evidenziato, non si discostano dalle nozioni di comune esperienza che non impongono al giudice alcun onere esorbitante il normale compito d'interpretazione, come del resto conferma la nutrita giurisprudenza elaborata in proposito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost.). - Sulla natura di atto non avente forza di legge del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274: S. n. 16/1975 e O. nn. 219/1983 e 326/1992. - Sulle nozioni di comune esperienza v. 'ex plurimis' O. n. 72/1984 e S. n. 49/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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