Corte costituzionale
Sentenza n. 198/1993
Corte cost., sent. 27 aprile 1993, n. 198
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 198/1993
- Data di deposito
- 27 aprile 1993
- Data di decisione
- 19 aprile 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:198
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19492
Non e' incompatibile con le garanzie del diritto di azione sancito dall'art. 24 Cost., la disposizione dell'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, in virtu' del quale, riguardo alla riscossione coattiva delle imposte, l'opposizione di terzo al pignoramento, ex art. 619 cod.proc.civ., non puo' essere piu' proposta dopo la data fissata per il primo incanto, anche se questo e' andato deserto. Il terzo infatti, puo', proponendo l'opposizione - come gli e' consentito - prima della data suddetta, impedire la vendita: inoltre, qualora cio' non abbia fatto, puo', successivamente, con l'opposizione tardiva ex art. 620 cod. proc. civ. (applicabile nel caso - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - anche se con gli adattamenti richiesti dalle peculiarita' che differenziano la procedura in questione dalla ordinaria esecuzione forzata) impedire la distribuzione del ricavato e far valere su questo il suo diritto. Per le stesse ragioni e' da escludersi che la norma censurata dia luogo ad una espropriazione senza indennizzo in contrasto con l'art. 42 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost., dell'art. 52, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ' in parte qua'. - Nello stesso senso, su analoga questione sollevata, in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 207, primo comma, d.P.R. n. 645 del 1958: sent. n. 85/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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