Corte costituzionale
Sentenza n. 195/1993
Corte cost., sent. 27 aprile 1993, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 195/1993
- Data di deposito
- 27 aprile 1993
- Data di decisione
- 19 aprile 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:195
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 29 del 16 marzo 1988
Parametri
Massime
Massima n. 19453
L'intervento dei pubblici poteri volto a rendere in concreto possibili o comunque a facilitare le attivita' di culto - quali estrinsecazioni della fondamentale e inviolabile liberta' religiosa enunciata dall'art. 19 Cost. - deve uniformarsi al principio supremo della laicita' dello Stato, il quale implica non gia' indifferenza dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della liberta' di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. - cfr. S. n. 203/1989. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 19454
Rispetto all'assegnazione di benefici finalizzati ad agevolare l'effettivo godimento del fondamentale e inviolabile diritto di liberta' religiosa (art. 19 Cost.), di cui l'esercizio pubblico del culto e' componente essenziale, ciascuna confessione religiosa - che tale risulti non in base a mera autoqualificazione, ma a precedenti riconoscimenti, allo statuto o almeno alla comune considerazione - e' idonea a rappresentare gli interessi religiosi dei suoi appartenenti, indipendentemente dal suo 'status', e senza possibilita' di discriminazione, stante l'eguale liberta' di tutte le confessioni davanti alla legge (art. 8, comma primo, Cost.). Percio', l'attribuzione di aree riservate e di contributi finanziari per la realizzazione di edifici di culto - mentre ragionevolmente e' condizionata e proporzionata alla presenza nel territorio comunale della confessione che richiede i benefici - non puo' essere legittimamente negata alle confessioni acattoliche che non abbiano ancora stipulato l'intesa con lo Stato prevista dall'art. 8, comma terzo, Cost., o che siano prive dello statuto organizzativo di cui al comma secondo dello stesso articolo. - Per applicazione di tali enunciati, v. la successiva massima C; sulla distinzione tra liberta' di esercizio dei culti ("acattolici") e organizzazione delle varie confessioni nei loro rapporti con lo Stato, v. S. n. 59/1958. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 19455
L'art. 1, L. Reg. Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29 - in quanto delimita l'area di applicazione dell'intera legge escludendo da tutti gli interventi in essa previsti le confessioni religiose, diverse dalla cattolica, che non hanno stipulato con lo Stato l'intesa di cui all'art. 8, comma terzo, Cost. - enuncia un criterio discriminante che contrasta con gli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 8, comma primo, e 19 Cost.; percio', assorbite le censure riferite agli artt. 20, 117 e 120, comma terzo, Cost., il suddetto articolo va dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole "i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della Costituzione e", con conseguente effetto per tutte le disposizioni della stessa legge che l'illegittima discriminazione presuppongono o che ad essa fanno esplicito riferimento (tra cui l'art. 5, comma terzo, concernente l'erogazione alle confessioni religiose di contributi per la realizzazione di edifici di culto, in misura pari al 10 per cento dei contributi per oneri di urbanizzazione secondaria dovuti ai comuni). - Per la 'ratio' della dichiarata incostituzionalita', v. la precedente massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29 "Disciplina urbanistica dei servizi religiosi") limitatamente alle parole "i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione e".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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