Corte costituzionale
Sentenza n. 186/1993
Corte cost., sent. 23 aprile 1993, n. 186
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 186/1993
- Data di deposito
- 23 aprile 1993
- Data di decisione
- 19 aprile 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:186
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione siciliana n. 15 del 30 aprile 1991
- art. 2, comma 2, legge della Regione siciliana n. 15 del 30 aprile 1991
Parametri
Massime
Massima n. 19400
L'art. 2, commi primo e secondo, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15, con il prevedere una proroga (fino al 31 dicembre 1992) della efficacia dei vincoli urbanistici indicati nella legge regionale n. 38/1973 gia' decaduti per decorrenza di termini, e di quelli scaduti o scadenti entro la stessa data del 31 dicembre 1992, non incide minimamente sul principio della liberta' di iniziativa economica, e deve percio' ritenersi priva di fondamento la lamentata lesione dell'art. 41 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15).
Massima n. 19401
Come gia' affermato, i vincoli di inedificabilita' derivanti dai diversi tipi di strumenti urbanistici, assumono carattere espropriativo, e sono percio' costituzionalmente illegittimi, solo ove non adeguatamente delimitati nel tempo; la determinazione della loro durata, cosi' come la loro eventuale proroga, in quanto connessa alle particolari esigenze emergenti dalla realta' sociale, appartengono alla discrezionalita' del legislatore le cui valutazioni non sono censurabili se risultano fondate, come nel caso di specie, su una scelta non irragionevole; il legislatore regionale infatti ha previsto una proroga dei vincoli di inedificabilita' di durata limitata nel tempo (fino al 31 dicembre 1992) necessaria alla revisione dei piani regolatori e all'adozione di altre misure volte all'aggiornamento e miglioramento della pianificazione urbanistica al fine dell'ordinato sviluppo del territorio. (Inammissibilta' della questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge Regione Sicilia 30 aprile 1991, n. 15). - Sui vincoli di inedificabilita' v. s. nn. 55/1968, 26/1976, 355/1985, 82/1988, 92/1988, 1164/1988, 141/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 2, commi primo e secondo, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15, sollevata in riferimento all'art. 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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