Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1993

Corte cost., sent. 23 aprile 1993, n. 184

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
184/1993
Data di deposito
23 aprile 1993
Data di decisione
19 aprile 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:184

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 8 del 25 gennaio 1990
  • art. 3, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 382 del 25 novembre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 19481

L'esenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. "ticket" sanitario), di cui all'art. 3, primo comma, lett. b), d.l. n. 382 del 1989, rappresenta attuazione del contenuto minimo essenziale del diritto alla tutela della salute (art. 32 Cost.) il quale, considerato anche in correlazione con il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.), impone che la salute abbia una protezione piena, esaustiva ed effettiva. - S. n. 992/1988.

Massima n. 19482

In base alla sequenza di interventi legislativi succedutisi in tema di partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni non e' sostenibile che l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alle spese sanitarie, prevista per gli invalidi civili con riduzione della capacita' lavorativa superiore a due terzi (art. 13, l. n. 118 del 1971), sia estensibile in via interpretativa ai pensionati di invalidita', non essendovi alcuna norma che stabilisca una assimilazione tra tali categorie ed essendo diversi i criteri, i modi e gli effetti dell'accertamento dell'invalidita'. Non e' quindi contestabile l'interpretazione posta a base della questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti dell'art. 3, comma primo, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, (convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8) per la mancata estensione ai titolari di pensione di invalidita' della esenzione dai tickets riconosciuta ai titolari di pensione di vecchiaia e, di conseguenza, va respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che i titolari di pensione di invalidita', in quanto assimilabili agli invalidi civili con riduzione della capacita' lavorativa superiore ai due terzi, avrebbero gia' diritto alla pretesa esenzione.

Massima n. 19483

Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma primo, lett. b), del d.l. 25 novembre 1989, n., 382 (conv. con modificazioni in l. 25 gennaio 1990, n. 8), non puo' sostenersi che la denunciata disparita' di trattamento dei pensionati di invalidita', rispetto ai pensionati di vecchiaia, per quanto concerne l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, derivi non dalla disposizione impugnata ma dai dd.min. - non impugnabili innanzi alla Corte costituzionale - 24 maggio 1989 e 1 febbraio 1991. Va pertanto respinta l'eccezione di inammissibilita' opposta in tal senso dall'Avvocatura di Stato.

Massima n. 19484

Nella condizione dei pensionati di invalidita' infrasessantacinquenni, che godano di un reddito inferiore ai sedici milioni annui (aumentato di sei milioni annui per il coniuge e di un milione per ogni figlio a carico), ricorrono tutti gli elementi ai quali si collegano le ragioni poste a fondamento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, stabilita a favore dei pensionati di vecchiaia dall'art. 3, primo comma lett. b), d.l. n. 382 del 1989, trattandosi, anche in questo caso di cittadini non abbienti, che si trovano presumibilmente nell'impossibilita', a causa dello loro menomate condizioni fisiche e per collegate ragioni, di ordine sociale, di trovare fonti di guadagno ulteriore a causa dell'infermita' o del complesso di infermita' di cui sono portatori, per di piu', presumibilmente bisognevoli di maggiore e piu' frequente ricorso a prestazioni di cura, di prevenzione e di riabilitazione. Appare quindi del tutto ingiustificata ed irrazionale l'esclusione di questa seconda categoria di cittadini dall'esenzione doverosamente prevista per la prima - e cio' tanto piu' in quanto l'esenzione in questione e' prevista anche per gli invalidi civili (in proposito v. la precedente massima B) con riduzione della capacita' lavorativa superiore a due terzi (v. art. 11, l. n. 463 del 1983, art. 28, l. n. 41 del 1986, art. 3, l. n. 37 del 1980, art. 3, d.l. n. 382 del 1989) - stante al riguardo, come gia' affermato dalla Corte, la sostanziale equivalenza tra le condizioni invalidanti connesse all'eta' avanzata e quelle derivanti da pregresse condizioni di salute. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 3, primo comma, lett. b), d.l. 25 novembre 1989, n. 382, conv. con modificazioni, in l. 25 gennaio 1990, n. 8, nella parte in cui esclude dal diritto all'esenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria, fino al raggiungimento dell'eta' per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, i titolari di pensione di invalidita' con reddito inferiore ai livelli ivi determinati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, nella parte in cui esclude dal diritto all'esenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria, fino al raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, i titolari di pensione di invalidità con reddito inferiore ai livelli ivi determinati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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