Corte costituzionale
Sentenza n. 178/1993
Corte cost., sent. 21 aprile 1993, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 178/1993
- Data di deposito
- 21 aprile 1993
- Data di decisione
- 2 aprile 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:178
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
- art. 12, legge n. 152 del 9 marzo 1968
- art. 69, legge n. 41 del 9 gennaio 1939
Parametri
Massime
Massima n. 19496
Secondo la linea tendenziale - piu' volte posta in rilievo dalla Corte - di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini del trattamento di quiescenza, deve essere concessa la facolta' di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi frequentati, purche', anzitutto, si tratti di corsi per l'ammissione ai quali si richiede il possesso del titolo di scuola media superiore previsto per l'ammissione ai corsi di laurea, ed inoltre risulti accertato che essi siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Pertanto, ricorrendo entrambe, nel caso, tali condizioni, (riguardo alla prima, sui requisiti di ammissione alle scuole universitarie a fini speciali, cfr. art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162) va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 69, primo comma, r.d. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per essere ammesso o per occupare un determinato posto nel corso della carriera. - V., per l'evoluzione della legislazione in materia, la sent. n. 128/1981 e per analoghe dichiarazioni di illegittimita' costituzionale le sent. nn. 1016/1988, 133/1991, 280/1991, e 426/1990 (in relazione allo stesso art. 69 del r.d.l. n. 680 del 1938); nn. 765/1988 e 163/1989 (in relazione all'art. 24, l. n. 1646/1962); nn. 535/1990 e 257/1991 (in relazione all'art. 13, l. 1092/1973) e, infine la sent. n. 26/1992 (per l'art. 12, l. 152/1968).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per essere ammesso o per occupare un determinato posto nel corso della carriera.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze