Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1993

Corte cost., sent. 15 aprile 1993, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/1993
Data di deposito
15 aprile 1993
Data di decisione
2 aprile 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:167

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione siciliana n. 8 del 1° febbraio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 19462

Le questioni concernenti la legittimita' costituzionale delle norme penali di favore, o comunque piu' favorevoli all'imputato, non possono dirsi irrilevanti perche' il giudice rimettente, anche nel caso di declaratoria di illegittimita' costituzionale, dovrebbe pur sempre applicare la norma impugnata in quanto piu' favorevole all'imputato. L'eventuale accoglimento dell'impugnativa viene infatti ad incidere sulle formule di proscioglimento o quanto meno sul dispositivo della sentenza penale. La pronuncia della Corte, inoltre, potrebbe riflettersi sullo schema argomentativo della sentenza penale assolutoria modificandone la 'ratio decidendi' mentre anche un'eventuale sentenza interpretativa di rigetto certamente influirebbe sugli esiti del giudizio penale. - V. sent. nn. 148/1983, 826/1988 e 124/1990.

Massima n. 19463

Nel sollevare questioni di legittimita' costituzionale su leggi della Regione Sicilia (nella specie legge regionale n. 8 del 1991) e' erroneo assumere a parametro l'art. 117 della Costituzione, in quanto, trattandosi di regione a statuto speciale, devono essere indicate le norme dello Statuto a cui le denunciate violazioni vanno riferite.

Massima n. 19464

Secondo le previsioni dell'art. 2 della legge n. 650 del 1979 (integrativa di precedenti disposizioni in materia di tutela delle acque dell'inquinamento) l'attuazione dei programmi dettagliati per l'adeguamento degli scarichi ai limiti tabellari, che i titolari di insediamenti produttivi esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 319 del 1976 erano tenuti a sottoporre, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa legge n. 650 del 1979 all'autorizzazione che le Regioni, dettando particolari prescrizioni, erano a loro volta obbligate a concedere, si ricollegava ad opere da effettuarsi dalle stesse Regioni, dai Comuni o dai consorzi, a seconda delle situazioni locali (art. 4 e 13 della legge n. 319 del 1976) e pertanto il termine del 1 settembre 1981, entro il quale, in base allo stesso art. 2, l'esecuzione dei programmi - sotto comminatoria di sanzioni penali - avrebbe dovuto essere ultimata, va ritenuto di carattere ordinatorio e quindi suscettibile di proroga. Deve dunque escludersi che la Regione Sicilia - titolare di potesta' legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di acque pubbliche nonche' di igiene e sanita' entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione statale (art. 14, lett. g) ed i), e 17, lett. b) ed i), dello Statuto speciale) - nel disporre, con l'art. 3 della legge 1 febbraio 1991, n. 8, riguardo all'attuazione dei programmi - richiedenti interventi della Regione - per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti per la produzione dei sali alcalini (settore attualmente in crisi, ma, anche se affidato ad industrie locali, di importanza nazionale) la proroga del suddetto termine - gia' peraltro prorogato, con la non impugnata legge regionale n. 281 del 1981, al 31 dicembre 1983 - sino all'attivazione delle opere previste e comunque fino al 31 dicembre 1992, abbia oltrepassato i limiti della propria competenza. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 25 Cost., dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1 febbraio 1991, n. 8).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), in riferimento agli artt. 117 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Enna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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