Corte costituzionale

Sentenza n. 165/1993

Corte cost., sent. 15 aprile 1993, n. 165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
165/1993
Data di deposito
15 aprile 1993
Data di decisione
2 aprile 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:165

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge n. 217 del 30 luglio 1990
  • art. 3, comma 2, legge n. 217 del 30 luglio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 19432

Per contestare, per violazione del principio di eguaglianza nell'attuazione della garanzia, anche per i non abbienti, per mezzo degli appositi istituti previsti dall'art. 24, terzo comma, Cost., del diritto di agire in giudizio, la legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 217 del 1990, nella parte in cui, per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, quando, come nella specie, questo sia richiesto al fine di costituirsi parte civile in un procedimento penale, impone di tener conto, nel riscontro del requisito reddituale, anche dei redditi dei familiari conviventi con chi ne ha fatto istanza, non puo' assumersi a "tertium comparationis" la normativa applicabile allorche' l'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato venga proposta in sede civile. Anche in tal caso infatti, a norma dell'art. 1 della stessa legge n. 217, il patrocinio a spese dello Stato puo' essere richiesto sulla base dello stesso presupposto reddituale previsto dalla disposizione impugnata, e pertanto la denunciata disparita' di trattamento non sussiste. (Non fondatezza, sotto l'indicato profilo, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 217).

Massima n. 19461

Come la Corte ha gia' rilevato, il precetto dell'art. 24, terzo comma, Cost., che prescrive che ai non abbienti siano assicurati i mezzi per agire e difendersi in giudizio, ha trovato attuazione "con varia gradualita' ed intensita' secondo scelte discrezionali del legislatore" (cfr., riguardo al nuovo processo tributario, l'art. 13, d.lgs. n. 546 del 1992). Va quindi ribadito che la garanzia assicurata dalla citata norma costituzionale non implica un'assoluta uniformita' di disciplina davanti ad ogni giurisdizione, ma esige solo il rispetto della tendenziale unificazione - anch'essa gia' dalla Corte evidenziata - dei presupposti e della regolamentazione del beneficio in questione. Pertanto la diversita' della disciplina adottata, dall'impugnato art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 217 del 1990, riguardo ai limiti di reddito stabiliti per venire ammessi, nel giudizio penale (nella specie, ai fini della costituzione di parte civile) al patrocinio a spese dello Stato, rispetto a quella prevista, per le controversie civili in genere, dal r.d. n. 3282 del 1923 per l'ammissione al gratuito patrocinio, non offende il principio di eguaglianza, giacche' sia l'una che l'altra normativa prevedono per l'accesso al beneficio un presupposto reddituale (da una parte la percezione di un reddito non superiore ad un determinato limite massimo e, dall'altra, lo stato di poverta'), anche se solo per la prima, nel requisito reddituale rileva sempre e comunque la percezione di un reddito da parte del familiare convivente. Data la omogeneita' che si riscontra in proposito, la diversita' delle discipline di dettaglio risulta compatibile con il precetto del terzo comma dell'art. 24 Cost., mentre, sotto altro aspetto, trova giustificazione nella diversita' delle situazioni comparate. (Non fondatezza, sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 3, commi primo e secondo, della legge 30 luglio 1990, n. 217). - V. sent. n. 194/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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