Corte costituzionale
Sentenza n. 164/1993
Corte cost., sent. 15 aprile 1993, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/1993
- Data di deposito
- 15 aprile 1993
- Data di decisione
- 2 aprile 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 33, decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
- art. 5, comma 26, decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
- legge n. 53 del 28 febbraio 1983
- art. 5, comma 32, decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
- art. 5, legge n. 53 del 28 febbraio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 19448
La controversia avente ad oggetto il pagamento di tasse automobilistiche disciplinato dall'art. 5, d.l. n. 953 del 1982, configura - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - una controversia tributaria appartenente alla competenza per materia del tribunale e non risulta tra quelle devolute, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 e successive modificazioni, alla competenza delle Commissioni tributarie, donde, nella specie, la rilevabilita' 'ictu oculi' del difetto di giurisdizione di queste ultime. (Inammissibilita', - in quanto sollevata, nel caso, nel corso di un giudizio per il mancato pagamento delle tasse suddette, da Commissione tributaria - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, d.l. n. 953 del 1982, convertito in l. n. 53 del 1983, (in riferimento agli artt. 3 e 53, primo e secondo comma Cost.).
Massima n. 19449
Nella questione di legittimita' dell'art. 5, trentaduesimo comma, d.l. n. 953 del 1982, non e' del tutto pertinente lamentare la lesione dell'art. 53 Cost., sotto il profilo che il pagamento della tassa automobilistica risulta collegato al solo dato formale della intestazione del veicolo sul pubblico registro. Tale precetto, infatti, determina la capacita' contributiva alla quale, a sua volta e' collegata l'obbligazione di imposta e la relativa prestazione, mentre la tassa suddetta colpisce la proprieta' o il possesso dell'autoveicolo in se' e non quale indice rivelatore di ricchezzza.
Massima n. 19450
E' del tutto ragionevole il riferimento alle risultanze del pubblico registro automobilistico per agevolare ai fini fiscali l'accertamento da parte dell'amministrazione delle situazioni di proprieta' o di possesso dell'autoveicolo, attesa la normale corrispondenza tra le indicazioni del pubblico registro e l'effettivita' delle dette situazioni. Tuttavia, secondo i principi regolatori della materia, l'adempimento dell'obbligo di diligenza posto a carico dell'interessato, diretto a far si' che sussista corrispondenza tra le risultanze del predetto e la situazione reale, (v. art. 2683, cod.civ., art. 94, nuovo codice stradale, d.l. n. 285 del 1992,) non e' requisito di validita' o di efficacia degli atti di trasferimento dell'autoveicolo e quindi, si deve ritenere che sia la trascrizione che l'annotazione nel registro non pongano una presunzione assoluta, bensi' solo una presunzione relativa, che puo' essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa. Di conseguenza va respinta la censura di violazione dei principi di eguaglianza e capacita' contributiva, avanzata in base all'erroneo assunto che la prova contraria fosse preclusa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo comma, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in l. 28 febbraio 1983, n. 53, sollevata in riferimento al'art. 3 e 53 primo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia tributaria), convertito in legge n. 53 del 1983, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, con le ordinanze nn. 531, 532, 533, 534, 535 del 1992;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Torino, con l'ordinanza n. 479 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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