Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1993

Corte cost., sent. 8 aprile 1993, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
150/1993
Data di deposito
8 aprile 1993
Data di decisione
1° aprile 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:150

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 374 del 21 novembre 1991
  • art. 40, legge n. 374 del 21 novembre 1991
  • art. 1, legge n. 374 del 21 novembre 1991
  • art. 7, legge n. 374 del 21 novembre 1991
  • art. 17, legge n. 374 del 21 novembre 1991
  • art. 47, legge n. 374 del 21 novembre 1991
  • art. 2, legge n. 374 del 21 novembre 1991
  • art. 39, legge n. 374 del 21 novembre 1991
  • art. 41, comma 3, legge n. 374 del 21 novembre 1991
  • art. 45, legge n. 374 del 21 novembre 1991
  • art. 4, legge n. 374 del 21 novembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 19551

E' inammissibile la questione di costituzionalita' con cui venga prospettata una indistinta censura nei confronti di una legge nel suo complesso. (Inammissibilita' delle questioni sollevate, in via di azione, nei confronti dell'intera legge 21 novembre 1991 n. 374, in riferimento all'art. 116 Cost. nonche' allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ed in particolare all'art. 41 di esso). - S. nn. 483/1991, 360/1991, 49/1991, 85/1990, 459/1989, 1111/1988.

Massima n. 19552

La legge 21 novembre 1991 n. 374, abolendo il giudice conciliatore e istituendo il giudice di pace, delinea una figura di giudice onorario del tutto nuova ed autonoma, coesistente con quella del conciliatore e nettamente distinta da essa per ampiezza delle competenze (estese tra l'altro, alla materia penale), nonche' per professionalita', trattamento giuridico ed economico, garanzie di indipendenza e regime delle impugnazioni; deve percio' escludersi ogni continuita' ed assimilabilita' dei due istituti - non valendo all'opposto enfatizzare la portata della norma di chiusura 'ex' art. 39, L. cit. - e vanno conseguentemente respinte le questioni di costituzionalita' sollevate in base all'assunto contrario. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40, 41, comma terzo, 45 e 47, L. n. 374 del 1991, in riferimento all'art. 116 Cost. nonche' allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, e in particolare all'art. 41 di esso).

Massima n. 19553

L'art. 41 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il quale attribuisce alla Giunta regionale e al suo Presidente funzioni amministrative che incidono sullo 'status' del giudice conciliatore e sull'organizzazione del suo ufficio, va interpretato secondo il suo stretto tenore letterale, in quanto comporta una deroga doppiamente eccezionale - consentita solo per il rango costituzionale della norma statutaria - rispetto al principio della riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario ed alla garanzia di indipendenza dei giudici; pertanto, le suddette prerogative regionali sono riferibili al solo giudice conciliatore - se ed in quanto concretamente previsto dalla legislazione statale - e non gia' ad ogni figura di giudice onorario, ne' la Regione puo' rivendicarne l'esercizio nei confronti del giudice di pace istituito con legge n. 374 del 1991. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40, 41, comma terzo, 45 e 47, L. 21 novembre 1991 n. 374, in riferimento all'art. 41 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed all'art. 116 Cost.). - Sulla riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario (art. 108 Cost.), v. S. nn. 4/1956, 81/1976, 43/1982, 767/1988, 489/1991, 505/1991; con particolare riguardo alla garanzia di indipendenza della magistratura, v. S. nn. 1/1967, 60/1969, 6/1970, 177/1973, 135/1982, 72/1991, nonche' (per ipotesi di sua violazione) S. nn. 11/1968, 49/1968, 60/1969, 121/1970, 25/1976, 281/1989, 398/1989.

Massima n. 19554

L'art. 41 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, attribuendo alla Regione funzioni amministrative nei riguardi del giudice conciliatore, non vieta alla legislazione statale di sopprimere del tutto tale figura di giudice onorario, giacche' in tal caso viene solo meno il presupposto per l'esercizio delle competenze regionali, in guisa che esse risultano di fatto inoperanti fino ad un'eventuale futura decisione del legislatore statale di ripristinare l'istituto del giudice conciliatore; percio', sotto tale profilo, la legge 21 novembre 1991 n. 374 - che, istituendo il giudice di pace, contestualmente sopprime gli uffici del conciliatore su tutto il territorio nazionale - non lede il suddetto parametro statutario, tenuto anche conto che, in base all'art. 106, comma secondo, Cost., il giudice onorario non e' un organo di giustizia necessario. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40, 41, comma terzo, 45 e 47, L. n. 374 del 1991, in riferimento all'art. 41 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta nonche' all'art. 116 Cost.). - Per fattispecie analoghe, v. S. nn. 1/1961, 13/1964; v. anche la successiva massima E.

Massima n. 19555

Il giudice onorario non e' un organo di giustizia necessario, in quanto l'art. 106, comma secondo, Cost., prevede che la legge sull'ordinamento statale "puo'" - e non gia' deve - ammettere la nomina di magistrati onorari.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe dalla regione Valle d'Aosta, nei confronti dell'intera legge 21 novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice di pace) con riferimento all'art. 116 della Costituzione nonché allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) ed in particolare al suo art. 41;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe dalla regione Valle d'Aosta, nei confronti degli articoli 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40, 41 (terzo comma), 45 e 47 della legge 21 novembre 1991 n. 374 (istituzione del giudice di pace), con riferimento all'art. 116 della Costituzione nonché allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) ed in particolare al suo art. 41.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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