Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1993

Corte cost., sent. 8 aprile 1993, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
148/1993
Data di deposito
8 aprile 1993
Data di decisione
1° aprile 1993
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:148

Norme oggetto del giudizio

  • decreto prefettizio del 13 aprile 1992

Parametri

  • art. 2, ss., legge regionale Veneto n. 44 del 7 settembre 1982
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 14 gennaio 1972
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 117, Costituzione
  • art. 64, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
  • art. 118, Costituzione
  • art. 62, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977

Massime

Massima n. 19404

Come gia' affermato nell'ambito della materia delle cave e torbiere trasferita in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., alle regioni a statuto ordinario, l'assoggettamento ad autorizzazione regionale delle attivita' di cava e' da considerare non soltanto come mezzo di controllo del rispetto, tra le altre, delle esigenze di ricettivita' del territorio e di tutela dagli inquinamenti, ma anche come mezzo necessario per l'attuazione di un piano regionale dell'attivita' estrattiva; non puo' quindi sussistere dubbio sul carattere invasivo rispetto alle attribuzioni della Regione Veneto dell'impugnato provvedimento del Prefetto di Verona, che ha disposto l'occupazione temporanea di un terreno per estrarre i materiali necessari alla costruzione di un'opera pubblica (nella specie: terza corsia dell'autostrada Brescia-Verona-Padova), in tal modo esplicitamente autorizzando l'attivita' di cava. Il carattere statale delle opere pubbliche, alla cui realizzazione l'attivita' estrattiva autorizzata e' strumentale, non costituisce infatti ragione sufficiente per considerare assorbita in quella compiuta dall'autorita' statale, la valutazione degli specifici interessi pubblici, connessi alla tutela ambientale e paesaggistica, perseguiti dalla Regione nell'esercizio dei poteri in materia di cave: la convergenza nella cura del territorio di una pluralita' di interessi, facenti capo a specifiche competenze di soggetti pubblici diversi non puo' che determinare l'ampliarsi dell'istanza di coordinamento, in conformita' al principio della leale cooperazione. Non spetta pertanto allo Stato autorizzare, nella Regione Veneto, l'estrazione dei materiali di cava necessari per la costruzione di opere di competenza statale, e va pertanto annullato 'in parte qua' il decreto del Prefetto di Verona del 13 aprile 1992. - Sui fini dell'autorizzazione regionale in materia di cave v. S. nn. 7/1982 e 221/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato autorizzare, nella Regione Veneto, l'estrazione dei materiali di cava necessari alla costruzione di opere di competenza statale, e annulla, di conseguenza, in parte qua il decreto del Prefetto di Verona del 13 aprile 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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