Corte costituzionale
Sentenza n. 148/1993
Corte cost., sent. 8 aprile 1993, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/1993
- Data di deposito
- 8 aprile 1993
- Data di decisione
- 1° aprile 1993
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:148
Norme oggetto del giudizio
- decreto prefettizio del 13 aprile 1992
Parametri
- art. 2, ss., legge regionale Veneto n. 44 del 7 settembre 1982
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 14 gennaio 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
- art. 64, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
- art. 118, Costituzione
- art. 62, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Massime
Massima n. 19404
Come gia' affermato nell'ambito della materia delle cave e torbiere trasferita in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., alle regioni a statuto ordinario, l'assoggettamento ad autorizzazione regionale delle attivita' di cava e' da considerare non soltanto come mezzo di controllo del rispetto, tra le altre, delle esigenze di ricettivita' del territorio e di tutela dagli inquinamenti, ma anche come mezzo necessario per l'attuazione di un piano regionale dell'attivita' estrattiva; non puo' quindi sussistere dubbio sul carattere invasivo rispetto alle attribuzioni della Regione Veneto dell'impugnato provvedimento del Prefetto di Verona, che ha disposto l'occupazione temporanea di un terreno per estrarre i materiali necessari alla costruzione di un'opera pubblica (nella specie: terza corsia dell'autostrada Brescia-Verona-Padova), in tal modo esplicitamente autorizzando l'attivita' di cava. Il carattere statale delle opere pubbliche, alla cui realizzazione l'attivita' estrattiva autorizzata e' strumentale, non costituisce infatti ragione sufficiente per considerare assorbita in quella compiuta dall'autorita' statale, la valutazione degli specifici interessi pubblici, connessi alla tutela ambientale e paesaggistica, perseguiti dalla Regione nell'esercizio dei poteri in materia di cave: la convergenza nella cura del territorio di una pluralita' di interessi, facenti capo a specifiche competenze di soggetti pubblici diversi non puo' che determinare l'ampliarsi dell'istanza di coordinamento, in conformita' al principio della leale cooperazione. Non spetta pertanto allo Stato autorizzare, nella Regione Veneto, l'estrazione dei materiali di cava necessari per la costruzione di opere di competenza statale, e va pertanto annullato 'in parte qua' il decreto del Prefetto di Verona del 13 aprile 1992. - Sui fini dell'autorizzazione regionale in materia di cave v. S. nn. 7/1982 e 221/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato autorizzare, nella Regione Veneto, l'estrazione dei materiali di cava necessari alla costruzione di opere di competenza statale, e annulla, di conseguenza, in parte qua il decreto del Prefetto di Verona del 13 aprile 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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