Corte costituzionale
Sentenza n. 141/1993
Corte cost., sent. 6 aprile 1993, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/1993
- Data di deposito
- 6 aprile 1993
- Data di decisione
- 1° aprile 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:141
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 2, n.45, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 19549
In materia di deleghe legislative, come la Corte ha costantemente affermato, quanto piu' i principi e i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto piu' ridotti risultano i margini di discrezionalita' lasciati al legislatore delegato. Tuttavia, secondo un ulteriore orientamento della giurisprudenza costituzionale, per valutare di volta in volta se il legislatore delegato abbia ecceduto tali - piu' o meno ampi - margini di discrezionalita', occorre individuare la 'ratio' della delega, cioe' le ragioni e le finalita' che, tenendo anche conto del complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante, e verificare se la norma delegata sia ad esse rispondente. - S. nn. 158/1985, 40/1989, 205/1989, nonche', riguardo alla legge di delega per il codice di procedura penale, S. nn. 435/1990, 496/1990, 68/1991, 176/1991, 250/1991, 259/1991, 4/1992, 261/1992, 41/1993.
Massima n. 19550
Pur nel silenzio della norma delegante (art. 2, punto 45, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81) in ordine all'applicabilita', su richiesta, delle pene pecuniarie, la 'ratio' della legge delega, quale emerge con evidenza attraverso l'esame dei lavori parlamentari, caratterizzati da un progressivo ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto del "patteggiamento", induce a ritenere che la espressa previsione, nella norma delegata (art. 444, comma primo, c.p.p.), anche della pena pecuniaria, tra le categorie di pene delle quali l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere l'applicazione, nella specie e nella misura concordata, lungi dal costituire - come adombrato dal giudice rimettente - un istituto nuovo e diverso rispetto a quello previsto nella citata direttiva, rappresenti invece un coerente sviluppo e completamento della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese, di tal che' deve escludersi il prospettato eccesso di delega. La contraria soluzione, del resto, confliggerebbe con i principi costituzionali, che in base al principio direttivo generale enunciato nella prima parte dello stesso art. 2 della legge di delega, il codice di procedura penale deve attuare, non sembrando giustificata - come gia' rilevato dalla Corte ad altro proposito - la differenza fra il trattamento usato al cittadino autore di un reato piu' grave, ammesso a fruire della particolare procedura in questione, e quello che tocca a chi ne rimane escluso pur essendo incorso in piu' lieve infrazione, sol perche' questa e' punita astrattamente, o viene comunque in concreto punita, con pena pecuniaria. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 45, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - dell'art. 444, primo comma, cod. proc. pen.). - S. nn. 435/1990 e 148/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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