Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1993

Corte cost., sent. 1° aprile 1993, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
129/1993
Data di deposito
1° aprile 1993
Data di decisione
25 marzo 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:129

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19542

Come la Corte ha gia' piu' volte osservato, tanto a proposito dell'applicazione di pena concordata che del giudizio abbreviato, l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinunzi al dibattimento e venga percio' effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di rapida definizione del processo perseguito dal legislatore con l'introduzione di detti riti speciali. Cosi', per un verso, non e' affatto irragionevole la preclusione all'ammissione di tali giudizi in caso di contestazione dibattimentale suppletiva, che e' evenienza non infrequente in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento e ben prevedibile dato lo stretto rapporto intercorrente tra l'imputazione originaria ed il reato connesso, mentre e' preclusa in caso di introduzione dei riti speciali; cosi', per altro verso, il rischio della scelta di introdurre detti riti speciali e' a carico dell'imputato, il quale non ha che da addebitare a se' medesimo le conseguenze della propria scelta. Di conseguenza non e' affatto irragionevole che la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p. possa essere formulata solo "fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado" e sia altresi' preclusa per il reato concorrente contestato in dibattimento, senza che possa profilarsi la rimessione in termini per formularla in relazione al reato contestato originariamente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale, 'in parte qua'). - In termini, v., tra le altre, S. nn. 277/1990, 593/1990 e 316/1992, nonche' O. n. 213/1992.

Massima n. 19543

Non e' dato alla Corte di decidere nel merito la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, riguardo alla impossibilita', ex art. 517 cod. proc. pen., di procedere, in caso di nuove contestazioni da parte del P.M. al dibattimento, con il rito abbreviato, anche quando - come nella specie - la contestazione suppletiva e' potuta avvenire non perche' l'imputato non ha tempestivamente chiesto il giudizio abbreviato, ma perche' la richiesta da lui avanzata a suo tempo in accordo col P.M. e' stata respinta dal giudice per le indagini preliminari con decisione che il giudice del dibattimento ritiene ingiustificata. Al quesito prospettato, infatti, il giudice 'a quo' propone, in via alternativa, due soluzioni - e cioe' che sia reso ammissibile il giudizio abbreviato per il reato concorrente, ovvero che sia preclusa la contestazione suppletiva - senza concentrare sull'una o l'altra di esse la formulata richiesta di sentenza additiva, che comunque, del resto, non puo' essere accolta, nessuna della due proposte soluzioni potendosi considerare costituzionalmente obbligata. La problematica prospettata dal giudice rimettente richiede piuttosto un intervento del legislatore che, in conformita' alle indicazioni gia' espresse dalla Corte, opportunamente realizzi un appropriato congegno normativo che componga le interferenze tra giudizio abbreviato e giudizio dibattimentale, o provveda ad una complessiva modifica della disciplina del giudizio abbreviato. (Inammissibilita', sotto i su indicati profili, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 517 cod. proc. pen.). - S. nn. 23/1992 e 92/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Nuoro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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