Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1993

Corte cost., sent. 29 marzo 1993, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
121/1993
Data di deposito
29 marzo 1993
Data di decisione
25 marzo 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:121

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19417

Il diritto al trattamento di fine rapporto e al trattamento previdenziale, in quanto prestazioni aventi natura di retribuzione differita, e' garantito dall'art. 36 Cost. relativamente alla loro adeguatezza e sufficienza, solamente per il lavoratore subordinato, dovendosi precisare che tale diritto, nel caso di un rapporto che abbia assunto in via di mero fatto - ed in contrasto con l'atto che lo ha costituito - le modalita' di svolgimento concreto proprie del rapporto di lavoro subordinato, e' salvaguardato dall'art. 2126 cod. civ..

Massima n. 19418

Spetta al legislatore stabilire la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro, pur non essendo allo stesso consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da cio' derivi l'inapplicabilita' delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato.

Massima n. 19419

Il carattere saltuario della prestazione lavorativa non e' di per se' incompatibile con la configurabilita' del rapporto come rapporto di lavoro subordinato, allorquando tra una prestazione e l'altra permanga il vincolo di disponibilita' per il lavoratore e vi sia comunque l'inserimento di quest'ultimo nell'organizzazione del datore di lavoro. - In questo senso: Cass., 8 gennaio 1987, n. 51; 1 settembre 1986, n. 5653; 1 marzo 1984, n. 1457 e numerose altre.

Massima n. 19422

Nella categoria del "personale a prestazione saltuaria", di cui la Presidenza del Consiglio e il Ministero del turismo possono avvalersi - quale personale estraneo all'Amministrazione - per esigenze di attivita' di specializzazione, e' da ricomprendere, ai fini dell'applicabilita' della relativa disciplina (artt. 10, 11 e 12 l. n. 520 del 1961), anche il personale avente un rapporto di lavoro a carattere subordinato: cio' e' avvalorato dalla assoluta genericita' della definizione normativa della fatispecie, dalla mancanza di specificazione al riguardo da parte dei decreti interministeriali 2 luglio 1962 e 12 dicembre 1966 e dalla possibilita', per detto personale, di assunzione mediante contratto a termine rinnovabile (l. n. 1435 del 1965), non rilevando in contrario ne' la sola menzione del carattere saltuario della prestazione (v. massima C) ne' l'esclusione da parte dei citati decreti del 2 luglio 1962 e 12 dicembre 1966, della possibilita' che la prestazione stessa possa dar luogo a rapporto di impiego pubblico o privato, essendo tale potere di qualificazione estraneo all'Amministrazione (v. massima B).

Massima n. 19424

L'esclusione del diritto al trattamento di previdenza, di quiescenza e all'indennita' di licenziamento, che l'art. 11, l. 23 giugno 1961, n. 520, sancisce per il "personale a prestazione saltuaria", di cui al precedente art. 10 stessa legge, configura violazione all'art. 36 Cost., nei confronti dei soggetti il cui rapporto con l'Amministrazione, nell'ambito di tale categoria, rivesta i caratteri oggettivi propri del lavoro subordinato (v. massima D). Pertanto, detto art. 11, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui si applica anche ad incarichi aventi ad oggetto prestazioni di lavoro subordinato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 23 giugno 1961, n. 520 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale), nella parte in cui si applica anche ad incarichi aventi ad oggetto prestazioni di lavoro subordinato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze