Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1993

Corte cost., sent. 26 marzo 1993, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/1993
Data di deposito
26 marzo 1993
Data di decisione
24 marzo 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:117

Norme oggetto del giudizio

  • unico, legge della Regione Campania n. 25 del 18 maggio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 19391

A norma della legge della Campania n. 25 del 1974, (istitutiva delle comunita' montane in quella Regione) alla quale si conforma lo Statuto della Comunita' "Calore Salernitano" (approvato con la legge regionale n. 25 del 1977) il Consiglio generale della Comunita' montana elegge, nel proprio seno, i componenti della Giunta esecutiva ed il Presidente. A loro volta, i componenti del Consiglio generale sono eletti, in rappresentanza dei comuni compresi nella Comunita' montana, dai consigli comunali tra i propri componenti. Di conseguenza, dato che in virtu' della legge statale n. 154 del 1981, alla carica di consigliere comunale sono eleggibili gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica, il contestato limite all'elettorato passivo stabilito dalla citata legge regionale n. 25 del 1977, col prevedere che i componenti della Giunta esecutiva, e quindi, anche il Presidente, possono essere rieletti allo stesso incarico solo per un periodo di tempo consecutivo non superiore a dieci anni (corrispondente alla durata ordinaria di due mandati), riguarda tutti i cittadini che possono, mediante le successive selezioni elettorali previste, aspirare a quell'ufficio, e non, invece - come ritenuto dal giudice 'a quo' - i soli cittadini residenti nel territorio della Comunita'. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' avanzata, su tale erroneo presupposto, in riferimento al principio per cui tutti i cittadini hanno diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dell'art. unico della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art. 15 dello Statuto della Comunita' montana "Calore Salernitano").

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art. 15 dello Statuto della Comunità montana "Calore Salernitano", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Salerno con ordinanza emessa il 3 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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