Corte costituzionale
Sentenza n. 117/1993
Corte cost., sent. 26 marzo 1993, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 117/1993
- Data di deposito
- 26 marzo 1993
- Data di decisione
- 24 marzo 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:117
Norme oggetto del giudizio
- unico, legge della Regione Campania n. 25 del 18 maggio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 19391
A norma della legge della Campania n. 25 del 1974, (istitutiva delle comunita' montane in quella Regione) alla quale si conforma lo Statuto della Comunita' "Calore Salernitano" (approvato con la legge regionale n. 25 del 1977) il Consiglio generale della Comunita' montana elegge, nel proprio seno, i componenti della Giunta esecutiva ed il Presidente. A loro volta, i componenti del Consiglio generale sono eletti, in rappresentanza dei comuni compresi nella Comunita' montana, dai consigli comunali tra i propri componenti. Di conseguenza, dato che in virtu' della legge statale n. 154 del 1981, alla carica di consigliere comunale sono eleggibili gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica, il contestato limite all'elettorato passivo stabilito dalla citata legge regionale n. 25 del 1977, col prevedere che i componenti della Giunta esecutiva, e quindi, anche il Presidente, possono essere rieletti allo stesso incarico solo per un periodo di tempo consecutivo non superiore a dieci anni (corrispondente alla durata ordinaria di due mandati), riguarda tutti i cittadini che possono, mediante le successive selezioni elettorali previste, aspirare a quell'ufficio, e non, invece - come ritenuto dal giudice 'a quo' - i soli cittadini residenti nel territorio della Comunita'. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' avanzata, su tale erroneo presupposto, in riferimento al principio per cui tutti i cittadini hanno diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dell'art. unico della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art. 15 dello Statuto della Comunita' montana "Calore Salernitano").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art. 15 dello Statuto della Comunità montana "Calore Salernitano", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Salerno con ordinanza emessa il 3 marzo 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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