Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1993

Corte cost., sent. 26 marzo 1993, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/1993
Data di deposito
26 marzo 1993
Data di decisione
24 marzo 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982
  • art. 12, ultimo co., legge n. 28 del 21 febbraio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 19287

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale la questione sollevata deve essere esaminata esclusivamente nei limiti fissati dall'ordinanza di rimessione. Non possono difatti essere prese in considerazione, se non siano pregiudiziali rispetto allo stesso giudizio gia' promosso innanzi alla Corte, ulteriori questioni prospettate dalle parti private. (Nella specie, in base a tali principi, la Corte ha respinto la richiesta, avanzata in via subordinata da una delle parti del giudizio 'a quo', che fosse sollevata d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate, concernenti il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, - artt. 9, d.P.R. n. 162 del 1982, e 12, ultimo comma, l. n. 28 del 1980 - per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., sotto profili diversi da quelli enunciati in riferimento ad essi nell'ordinanza di rinvio, e per contrasto altresi', con gli artt. 33, 3 e 97 Cost.).

Massima n. 19288

La l. n. 341 del 1990 sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, innova la disciplina delle scuole dirette a fini speciali, prevedendo la trasformazione dei corsi che facevano capo ad esse in corsi di diploma universitario, ma non concerne l'attribuzione di valore abilitante ai titoli di studio ne' riguarda le situazioni fondate sulla legislazione anteriore e, conseguentemente, non incide, quale 'ius superveniens', sulla questione di costituzionalita' concernente il d.P.R. n. 162 del 1982 e la relativa legge di delega n. 28 del 1980. (Rigetto della richiesta di restituzione degli atti al giudice 'a quo' avanzata in relazione a tale questione dall'Avvocatura di Stato).

Massima n. 19289

L'impugnato art. 9, d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, consentendo la determinazione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali che hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni e per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego, implica e presuppone una distinta disciplina delle professioni e dei profili professionali considerati, per i quali sia richiesta una specifica abilitazione, in ordine alla quale il titolo di studio rilasciato dalla scuola diretta a fini speciali assume valore immediatamente idoneativo. Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', la disposizione denunciata non regola dunque le professioni ne', in particolare, la professione - in questione nel processo di provenienza - di assistente sociale e neppure i requisiti per l'accesso a particolari qualifiche e funzioni del pubblico impiego. Non attribuisce inoltre il potere di dettare questa disciplina ai previsti atti di normazione secondaria, che determinano i singoli piani didattici, i titoli di studio cui i corsi danno luogo e che assumono validita' di abilitazione e, pertanto, correttamente interpretata, non eccede i poteri delegati al Governo con l'art. 12, l. 11 febbraio 1980, n. 28. Il quale, a sua volta, pur prevedendo la revisione degli ordinamenti delle scuole dirette a fini speciali e la determinazione dei corsi e dei titoli di studio che esse rilasciano, non riguarda la disciplina delle professioni ne' quindi e' censurabile per non aver stabilito, in ordine a tale disciplina, principi e criteri direttivi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dell'art. 9, d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e 12, ultimo comma, l. 21 febbraio 1980, n. 28, sollevata in giudizio innanzi a T.A.R., promosso per l'annullamento del d.P.R. n. 14 del 1987, che, emanato per l'attuazione del su indicato art. 9, d.P.R. n. 162 del 1982, stabilisce tra l'altro (artt. 1 e 2) che il diploma di assistente sociale costituisce l'unico titolo per l'esercizio di tale professione, della quale contestualmente definisce il contenuto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento) e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza emessa l'11 giugno 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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