Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1993

Corte cost., sent. 26 marzo 1993, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
112/1993
Data di deposito
26 marzo 1993
Data di decisione
24 marzo 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:112

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 32, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 2, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 3, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 19, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 15, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • legge n. 223 del 6 agosto 1990

Parametri

Massime

Massima n. 19509

Il dubbio di incostituzionalita' delle norme che qualificano come interesse legittimo (anziche' come diritto soggettivo) la posizione giuridica fatta valere nel giudizio 'a quo', e' certamente pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulla giurisdizione del giudice ordinario adito; percio', quest'ultimo e' legittimato a sollevare la relativa questione di costituzionalita', pur a fronte di un orientamento giurisprudenziale - formatosi sotto la vigenza di norme anteriori e da lui non condiviso - che riconosca la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibili, malgrado l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice 'a quo', le questioni sollevate da un tribunale ordinario in ordine al regime "concessorio" delle attivita' di radiodiffusione televisiva privata introdotto dalla L. n. 223 del 1990). - S. n. 314/1992.

Massima n. 19510

Il contenuto reale dell'ordinanza di rimessione va determinato considerando quest'ultima nell'integralita' delle sue parti, talche' una norma che espressamente e sotto piu' profili risulti sospettata di incostituzionalita' in piu' punti dell'ordinanza, deve ritenersi compresa fra quelle impugnate dal giudice 'a quo', seppur non menzionata nel dispositivo dell'ordinanza medesima. (Reiezione della prospettata eccezione di irrilevanza delle questioni di costituzionalita' concernenti il regime delle attivita' di radiodiffusione televisiva privata introdotto dalla L. n. 223 del 1990, dovendosi ritenere che il giudice rimettente non ha omesso di impugnare l'art. 32 s.l., assunto dall'Avvocatura di Stato come unica norma conferente alla controversia pendente).

Massima n. 19511

Nei giudizi promossi, anteriormente alla L. n. 223 del 1990, al fine di accertare la posizione giuridica delle emittenti private in ordine all'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva, sono rilevanti le questioni di costituzionalita' concernenti il "principio della concessione" stabilito dalla stessa legge n. 223, dal momento che esso incide - sia nella fase transitoria che in quella a regime - sulla posizione soggettiva al cui accertamento sono finalizzati i processi principali. (Reiezione della prospettata eccezione di inammissibilita' delle questioni concernenti gli artt. 2, 3, 15, 16 e 19, nonche' l'art. 32, della L. n. 223 del 1990). - Per l'irrilevanza, invece, di analoghe questioni nel procedimento cautelare 'ex' art. 700 cod. proc. civ., finalizzato ad ottenere la sospensione dell'ordine di disattivazione di un impianto, v. S. n. 314/1992.

Massima n. 19512

Non puo' ritenersi contraddittoria l'ordinanza di rimessione che sollevi due distinti, ma non contrastanti, dubbi di costituzionalita', in ordine a due diverse normative, quali la disciplina transitoria e quella "a regime" delle attivita' di radiodiffusione televisiva privata. (Reiezione della prospettata eccezione di inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' sollevate nei confronti della L. n. 223 del 1990).

Massima n. 19513

In materia di radiodiffusioni televisive, non puo' contrapporsi in via generale un regime autorizzatorio ad uno di tipo concessorio - quale quello introdotto dalla L. 223 del 1990 - per affermare che solo il primo e' compatibile con la garanzia del diritto soggettivo perfetto alla diffusione del proprio pensiero (art. 21 Cost.), giacche' - in numerose ipotesi di diritto positivo, ed anche nell'ambito della materia radiotelevisiva - la configurazione dell'autorizzazione amministrativa e' tale da non comportare semplicemente la rimozione di un limite all'esercizio di un diritto preesistente. - v. S. n. 153/1987, nonche' le successive massime G, I, N.

Massima n. 19514

La legge n. 223 del 1990 - che, in sostituzione della "riserva statale" sui servizi di radiodiffusione televisiva, istituisce un sistema radiotelevisivo di tipo "misto", basato sul "principio della concessione" a soggetti pubblici e privati - risponde ad una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto che, allo stato attuale dello sviluppo tecnologico ed economico-sociale, i "condizionamenti di fatto" all'esercizio del diritto di diffusione del proprio pensiero attraverso il mezzo televisivo (derivanti dalla limitatezza delle frequenze utilizzabili per la radiotelediffusione nell'etere e dalla relativa ristrettezza delle possibilita' di accesso alle necessarie risorse economiche e tecnologiche) sono tali da consentire agli imprenditori privati - purche' sottoposti a rigorose condizioni di ingresso e a predeterminati controlli - di concorrere, insieme con il servizio pubblico, all'informazione televisiva nel rispetto dei vincoli di ordine costituzionale ad essa inerenti (quali il pluralismo, l'imparzialita' e la correttezza dell'informazione, nonche' il rispetto della dignita' umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo morale e psichico dei minori). - Sulla liberta' di manifestazione del pensiero come valore primario e inviolabile (art. 2 Cost.), comprensivo tanto del diritto di informare che di essere informati, v. S. nn. 202/1976, 148/1981, 826/1988; sui condizionamenti di fatto al diritto di diffusione del proprio pensiero col mezzo televisivo, v. S. nn. 59/1960, 225/1974, 202/1976, 148/1981, 826/1988.

Massima n. 19515

La concessione per l'esercizio di impianti di radiodiffusione televisiva, disciplinata dalla L. n. 223 del 1990, conserva per intero il carattere di strumento organizzativo se riferita alla concessionaria pubblica (RAI), assumendo invece una duplicita' di contenuti e di caratteri se riferita ai concessionari privati: in tal caso, infatti, il provvedimento rivela una natura tipicamente concessoria solo per l'aspetto relativo alla c.d. assegnazione delle frequenze - in relazione alla quale la posizione del privato va qualificata come interesse legittimo, e non gia' come diritto soggettivo - mentre, per quanto attiene ai controlli sull'attivita' di teletrasmissione e sull'organizzazione dell'impresa, costituisce uno strumento di ordinazione nei confronti di facolta' e doveri connessi alla garanzia costituzionale della liberta' di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e della liberta' di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), nonche' ai correlativi limiti a tutela di beni di interesse generale. - Sulla qualificazione come interesse legittimo della posizione del privato in ordine alla cd. assegnazione delle frequenze, v. S. nn. 1030/1988, 102/1990.

Massima n. 19516

Perche' sia rispettato l'art. 21 Cost., la c.d. assegnazione delle frequenze radiotelevisive - in quanto presupposto necessario per lo svolgimento da parte dei privati dell'attivita' di teletrasmissione attraverso un bene comune qual'e' l'etere - deve avvenire in modo tale che sia assicurata la massima obiettivita' ed imparzialita', evitando forme di privilegio da parte di provvedimenti discrezionali della p.a. non vincolati a precisi parametri legali, mentre lo svolgimento dell'attivita' di teletrasmissione - coincidendo con l'esercizio da parte dei privati della liberta' di manifestazione del pensiero col mezzo radiotelevisivo - per un verso e' soggetta ai limiti stabiliti dall'art. 21 Cost. a tutela di valori di carattere generale (buon costume, protezione dei minori, etc.), per altro verso e' sottoponibile a restrizioni o a controlli soltanto nel rispetto delle garanzie previste dallo stesso art. 21 Cost., e, in particolare, nel rispetto della riserva assoluta di legge, oltreche' della c.d. riserva di giurisdizione.

Massima n. 19517

La L. n. 223 del 1990 - assoggettando la radiodiffusione televisiva privata al "principio della concessione" - non viola le garanzie poste dall'art. 21 Cost. a tutela della liberta' di manifestazione del pensiero, in quanto la selezione dei privati aspiranti alla concessione e' conformata a criteri oggettivi, predeterminati dalla legge e non gia' lasciati alla scelta della pubblica amministrazione, ed in quanto i limiti ed i controlli sullo svolgimento dell'attivita' di teletrasmissione sono posti nel pieno rispetto della riserva assoluta di legge desumibile dallo stesso art. 21, in modo tale da escludere rilevanti margini di discrezionalita' da parte delle autorita' amministrative. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32, L. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento all'art. 21 Cost.). - V. la precedente massima H.

Massima n. 19518

L'art. 15 Cost., avendo ad oggetto soltanto la comunicazione riservata tra persone predeterminate, non puo' essere invocato come parametro di costituzionalita' di norme disciplinanti la radiodiffusione televisiva circolare, destinata a una pluralita' indeterminata di soggetti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32, L. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento all'art. 15 Cost.). - S. n. 1030/1988.

Massima n. 19519

L'attivita' di radiotrasmissione televisiva dei privati, in quanto organizzata in forma di impresa, gode della garanzia costituzionale della liberta' di iniziativa economica privata ed e' soggetta ai connessi limiti di interesse sociale (art. 41 Cost.); peraltro, l'autonomia imprenditoriale in tale settore, essendo strumentale alla diffusione del pensiero attraverso il mezzo radiotelevisivo, e' suscettibile di piu' rigorosi limiti specifici, atti a salvaguardare il pluralismo e l'imparzialita' dell'informazione televisiva e, in genere, i valori protetti dall'art. 21 Cost..

Massima n. 19520

Il "principio della concessione" - su cui e' incentrata la disciplina dell'attivita' di radiodiffusione televisiva 'ex lege' n. 223 del 1990 - non comporta un'irragionevole compressione della liberta' d'iniziativa economica privata, ma sottopone quest'ultima a limiti e a controlli che, valutati anche in relazione alla loro ricaduta finale sulla liberta' di manifestazione del pensiero, rispondono al principio della riserva di legge stabilito dall'art. 41, commi secondo e terzo, Cost., ed improntano lo statuto dell'impresa radiotelevisiva al principio della certezza giuridica in termini oggettivi di legalita' sostanziale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32, L. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento all'art. 41 Cost.). - V. anche la precedente massima M.

Massima n. 19521

L'art. 32, L. n. 223 del 1990 - autorizzando i privati che gestiscono impianti di telediffusione al momento dell'entrata in vigore della legge, a proseguire nella loro attivita', purche' facciano domanda di concessione nel termine di sessanta giorni - non pone un limite stabile all'accesso di nuovi soggetti nel mercato televisivo, bensi' mira, in via assolutamente provvisoria e transitoria, a congelare la esistente situazione di fatto, fino al rilascio delle concessioni dirette a determinare stabilmente i soggetti abilitati a trasmettere; percio', la norma in esame non e' irragionevole ne' comporta un limite ingiustificato al normale svolgimento della liberta' di iniziativa economica privata. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 32, L. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.).

Massima n. 19522

Il diverso trattamento riservato, in sede di disciplina a regime 'ex lege' n. 223 del 1990, ai ripetitori di programmi esteri ed alle emittenti televisive - gli uni sottoposti ad autorizzazione, le altre a concessione - non comporta alcuna discriminazione in ordine alla c.d. assegnazione delle frequenze, giacche' rispetto a quest'ultima si configura in entrambi i casi un'identica posizione di interesse legittimo; la differenziazione e', invece, finalizzata ad esentare i ripetitori di canali esteri dall'insieme delle condizioni stabilite per il rilascio della concessione, ed e' ragionevolmente giustificata dalla circostanza che i ripetitori, diversamente dalle emittenti, non producono programmi televisivi, ma si limitano a ritrasmettere quelli prodotti all'estero da altri soggetti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, L. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 19523

Non puo' ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost. una norma transitoria che tratti uniformemente situazioni regolate differentemente dalla disciplina a regime, se, in relazione allo scopo perseguito dalla norma transitoria, le situazioni considerate non presentino elementi di differenziazione tali da indurre a ritenere irragionevole la loro assimilazione. - V. la successiva massima R.

Massima n. 19524

L'art. 32, L. n. 223 del 1990 - autorizzando provvisoriamente sia le emittenti televisive che i ripetitori di programmi esteri, a proseguire le attivita' in corso al momento di entrata in vigore della legge - assimila situazioni che la disciplina a regime regola, invece, differentemente, ma tale assimilazione non e' irragionevole, in quanto le due situazioni non presentano significativi elementi di differenziazione rispetto allo scopo (perseguito dalla norma transitoria in esame) di congelare l'esistente situazione di fatto fino al momento del rilascio delle concessioni. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 32, l. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. la precedente massima Q.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevate, in riferimento agli artt. 15, 21 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 223 del 1990, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge n. 223 del 1990, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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