Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1993

Corte cost., sent. 26 marzo 1993, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/1993
Data di deposito
26 marzo 1993
Data di decisione
24 marzo 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:110

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 108 del 29 marzo 1991
  • art. 5, comma 2, legge n. 169 del 1° giugno 1991

Parametri

Massime

Massima n. 19356

L'art. 5, secondo comma, d.l. 29 marzo 1991 n. 108 conv. in l. 1 giugno 1991, n. 169 - che subordina lo sgravio dell'imprese dal contributo INPS connesso al prepensionamento dei dipendenti non solo alla presentazione della domanda di pensionamento entro una determinata data al Ministero del lavoro, ma anche alla "giacenza" della domanda presso il CIPI entro la stessa data - non puo' essere inteso nel senso di attribuire alla frase "giacenti presso il CIPI" il significato di "non ancora definite", concetto questo includente anche le domande non ancora "trasmesse" al CIPI si' che la condizione del beneficio possa ritenersi assolta con la sola presentazione della domanda al Ministero del lavoro. Tale interpretazione, infatti, sebbene di per se' conforme all'accezione del termine "giacenza" (di una pratica) nel linguaggio burocratico, toglierebbe al requisito in esame ogni significato normativo.

Massima n. 19357

L'aver subordinato il beneficio dell'esonero delle imprese dagli oneri contributivi connessi al prepensionamento di dipendenti, non solo alla presentazione della domanda dell'azienda al Ministero del lavoro entro la data del 28 febbraio 1989, ma anche alla "giacenza" della domanda presso il CIPI entro la medesima data, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza perche' fa dipendere il diritto delle aziende allo sgravio contributivo dalla maggiore o minore sollecitudine con cui il competente ufficio del Ministero del lavoro prende in esame le singole domande di prepensionamento e dalla maggiore o minore durata dei tempi tecnici per formulare la proposta che deve accompagnare la trasmissione delle domande al CIPI. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - dell'art. 5, secondo comma, d.l. 29 marzo 1991 n. 108, conv. in l. 1 giugno 1991 n. 169 nella parte in cui subordina lo sgravio dell'impresa dal contributo all'INPS oltre che alla presentazione delle domande di prepensionamento entro il 28 febbraio 1989, anche alla condizione della giacenza delle domande presso il CIPI alla medesima data restando assorbito l'ulteriore motivo d'impugnazione in riferimento all'art. 97 Cost.. - Sulla irragionevolezza di norme che subordinano l'applicazione di un beneficio all'espletamento di una procedura amministrativa entro un certo termine v. sent. nn. 85/1965 e 121/1967.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 108 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169, nella parte in cui subordina lo sgravio dell'impresa dal contributo all'INPS, previsto dal successivo comma 5, oltre che alla presentazione della domanda di pensionamento anticipato entro il 28 febbraio 1989, anche alla condizione della giacenza della domanda presso il CIPI alla medesima data.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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