Corte costituzionale
Sentenza n. 102/1993
Corte cost., sent. 19 marzo 1993, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 102/1993
- Data di deposito
- 19 marzo 1993
- Data di decisione
- 10 marzo 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 4, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 19451
La trattenuta del 2,5% al lordo sull'ammontare di quanto spettante alle farmacie a titolo di rimborso da parte del S.S.N. del prezzo di vendita delle specialita' medicinali, prevista dall'art. 4, quarto comma, della legge n. 412 del 1991, non determina alcuna disparita' di trattamento per i titolari di farmacie e gli altri utenti del servizio sanitario Nazionale dal momento che i primi, in relazione all'attivita' di cessione delle specialita' medicinali, costituente il presupposto della trattenuta suddetta, si trovano in una posizione differenziata rispetto ai secondi poiche', non solo fruiscono dell'assistenza farmaceutica ma, a differenza degli altri utenti del S.S.N., partecipano anche alla erogazione delle stessa mediante la vendita dei farmaci dei quali percepiscono il prezzo dal S.S.N.. Ne' sussiste disparita' di trattamento, nell'ambito della stessa categoria dei farmacisti, in ragione della diversa percentuale di farmaci dispensati in regime d'assistenza pubblica, ovvero in regime privatistico, in quanto e' parallelamente diversa anche la percentuale dei ricavi derivanti dai rimborsi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412). - Su analoga questione v. sent. nn. 70/1960 e 144/1972.
Massima n. 19452
Conformemente a quanto affermato dalla Corte in riferimento all'analoga figura dello "sconto" (del 25%) sul prezzo di vendita delle specialita' medicinali, quale in passato previsto dall'art. 4 della legge n. 692 del 1955 a carico delle imprese produttrici e delle farmacie ed in favore degli istituti e degli enti mutualistici (normativa questa poi abrogata dal d.l. n. 187 del 1977, conv. in legge n. 395 del 1977), deve ritenersi, pur in mancanza di alcun apporto sull'argomento in dottrina e in giurisprudenza, che anche la trattenuta del 2,5% ora prevista dall'art. 4, comma quarto, della legge n. 412 del 1991, sull'ammontare di quanto spettante alle farmacie a titolo di rimborso (da parte del Servizio Sanitario Nazionale) del prezzo di vendita delle suddette specialita', abbia natura tributaria. - Sentt. n. 201/1975 e 144/1972.
Massima n. 19456
Come la Corte ha gia' affermato, per "capacita' contributiva" - "capacita' contributiva" che in forza dell'art. 53 cost. deve indefettibilmente sussistere in caso di imposizione tributaria - deve intendersi l'idoneita' soggettiva all'obbligazione d'imposta, deducibile dal presupposto al quale la prestazione e' collegata, senza che spetti al giudice della legittimita' delle leggi alcun controllo, se non, ovviamente, sotto il profilo dell'assoluta arbitrarieta' o irrazionalita' delle norme. - V. sent. n. 101/1975.
Massima n. 19458
Come la Corte ha gia' affermato riguardo allo "sconto" del (25 %) sul prezzo di vendita delle specialita' medicinali, quale in passato previsto dall'art. 4 dell'abrogata legge 4 agosto 1955, n. 692, il regime di prezzo imposto, qual'e' quello delle specialita' medicinali e' tale da assicurare una congrua entrata patrimoniale al titolare della farmacia, si' che nella percezione del prezzo dei medicinali e' rinvenibile un indice concretamente rivelatore di capacita' contributiva; non puo' quindi dubitarsi dell'"idoneita' soggettiva" a far fronte alla prevista trattenuta - pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets - e deve, in conseguenza escludersi una violazione del principio della capacita' contributiva. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma quarto, l. 30 dicembre 1991, n. 412). - Riguardo allo "sconto farmaceutico" gia' previsto dall'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, v. sentt. nn. 201/1975 e 144/1972, e massima precedente.
Massima n. 19459
La prescrizione, nell'art. 53 Cost., del carattere progressivo dell'imposizione fiscale, riguarda il sistema tributario nel suo complesso e non gia' in tutte le sue componenti. - V. sent. n. 159/1975.
Massima n. 19460
Data la portata assai limitata sotto l'aspetto sia soggettivo (in riferimento alla categoria onerata) che oggettivo (in relazione alla misura dell'aliquota applicata) della trattenuta del 2,5% prevista dall'art. 4, quarto comma, della legge n. 412 del 1991, sull'ammontare di quanto spetta alle farmacie a titolo di rimborso (da parte del Servizio Sanitario Nazionale) del prezzo di vendita delle specialita' medicinali, e' da escludere che dalla stessa possa ritenersi inciso il principio costituzionale - che per contro va inteso in base ad una connotazione di globalita' - della progressivita' del sistema tributario. Ne' puo' dirsi che tale principio sia violato per essere la "trattenuta" 'de qua' calcolata sull'importo dovuto dal Servizio Sanitario Nazionale senza tener conto delle spese afferenti alla gestione della farmacia, giacche' non si tratta di una imposta di reddito, che almeno tendenzialmente richiede la determinazione di una base imponibile al netto delle spese di produzione del reddito stesso, ma di una ritenuta ancorata all'indice costituito da un trasferimento di ricchezza, nell'ambito dell'imposizione indiretta che in generale puo' non richiedere il computo di spesa alcuna. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412). - V. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dai giudici conciliatori di Treviso e di Mirano e dal Pretore di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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