Corte costituzionale
Ordinanza n. 96/1993
Corte cost., ord. 15 marzo 1993, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 96/1993
- Data di deposito
- 15 marzo 1993
- Data di decisione
- 8 marzo 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:96
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19264
Manifesta inammissibilita' della questione per essere la stessa irrilevante per difetto di pregiudizialita', in quanto l'impugnato art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. concerne esclusivamente i crediti di lavoro, mentre il rapporto dedotto nel giudizio 'a quo' ha per oggetto una prestazione previdenziale, per la quale la norma applicabile e' l'art. 442 cod. proc. civ. cosi' come modificato dalla sent. n. 156/1991 della Corte costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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