Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1993

Corte cost., ord. 15 marzo 1993, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
96/1993
Data di deposito
15 marzo 1993
Data di decisione
8 marzo 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:96

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19264

Manifesta inammissibilita' della questione per essere la stessa irrilevante per difetto di pregiudizialita', in quanto l'impugnato art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. concerne esclusivamente i crediti di lavoro, mentre il rapporto dedotto nel giudizio 'a quo' ha per oggetto una prestazione previdenziale, per la quale la norma applicabile e' l'art. 442 cod. proc. civ. cosi' come modificato dalla sent. n. 156/1991 della Corte costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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