Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/1993

Corte cost., ord. 15 marzo 1993, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
95/1993
Data di deposito
15 marzo 1993
Data di decisione
8 marzo 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 5, legge n. 512 del 2 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 19278

Lo speciale regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale prevedente, da un lato, la esenzione della imposta di successione, e dall'altro, il pagamento del triplo dell'imposta e di una pena pecuniaria pari a tre volte l'imposta stessa, nel caso di alienazione del bene entro il quinquennio dall'apertura della successione, trova fondamento nella particolare rilevanza che i beni considerati e la loro adeguata conservazione hanno per il patrimonio culturale del paese; ne' e' censurabile l'equiparazione a fini sanzionatori delle diverse ipotesi contemplate nell'impugnato art. 4, l. 2 agosto 1982, n. 512, (alienazione del bene, mutamento di destinazione, tentata esportazione clandestina) essendo tutti comportamenti contrastanti con la doverosa tutela dei beni di rilevante interesse culturale, mentre risulta infine incongruo il richiamo al principio della capacita' contributiva, versandosi in materia sanzionatoria. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, l. 2 agosto 1982, n. 512). - Sui limiti della sindacabilita' delle scelte discrezionali del legislatore v. s. n. 333/1991, o. nn. 103/1992, 520/1991, 62/1989, 593/1988, 50/1988, 337/1987 e 315/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze