Corte costituzionale
Ordinanza n. 75/1993
Corte cost., ord. 26 febbraio 1993, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 75/1993
- Data di deposito
- 26 febbraio 1993
- Data di decisione
- 11 febbraio 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:75
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 10, Costituzione
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950) del 4 novembre 1950
- art. 6, par. 3, lett. d), legge n. 848 del 4 agosto 1955
Massime
Massima n. 19168
Il principio di adeguamento automatico dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - espresso dall'art. 10 Cost. - si riferisce esclusivamente alle norme consuetudinarie, e non anche alle norme internazionali pattizie, ancorche' generali, quale la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (ratificata dall'Italia con L. 4 agosto 1955 n. 848).
Massima n. 19169
La questione di costituzionalita' dell'art. 244, comma primo, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che, "oltre al nome e al cognome delle persone specificamente indicate sui singoli capitoli di prova sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, il convenuto abbia diritto alla precisazione della residenza delle persone indicate a testi, e cioe' dell'elemento essenziale per individuarli e reperirli", va dichiarata manifestamente infondata sotto il profilo dell'asserito contrasto con l'art. 10 Cost., "in quanto richiamante l'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali" (ratificata dall'Italia con L. 4 agosto 1955 n. 848): atteso che - per costante giurisprudenza della Corte - dall'ambito normativo dell'art. 10 Cost. sono escluse le norme internazionali pattizie, ancorche' generali, quali quelle della suddetta Convenzione. - v. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, in relazione all'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Robbio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze