Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1993

Corte cost., ord. 26 febbraio 1993, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
75/1993
Data di deposito
26 febbraio 1993
Data di decisione
11 febbraio 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:75

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 10, Costituzione
  • convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950) del 4 novembre 1950
  • art. 6, par. 3, lett. d), legge n. 848 del 4 agosto 1955

Massime

Massima n. 19168

Il principio di adeguamento automatico dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - espresso dall'art. 10 Cost. - si riferisce esclusivamente alle norme consuetudinarie, e non anche alle norme internazionali pattizie, ancorche' generali, quale la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (ratificata dall'Italia con L. 4 agosto 1955 n. 848).

Massima n. 19169

La questione di costituzionalita' dell'art. 244, comma primo, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che, "oltre al nome e al cognome delle persone specificamente indicate sui singoli capitoli di prova sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, il convenuto abbia diritto alla precisazione della residenza delle persone indicate a testi, e cioe' dell'elemento essenziale per individuarli e reperirli", va dichiarata manifestamente infondata sotto il profilo dell'asserito contrasto con l'art. 10 Cost., "in quanto richiamante l'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali" (ratificata dall'Italia con L. 4 agosto 1955 n. 848): atteso che - per costante giurisprudenza della Corte - dall'ambito normativo dell'art. 10 Cost. sono escluse le norme internazionali pattizie, ancorche' generali, quali quelle della suddetta Convenzione. - v. massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, in relazione all'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Robbio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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