Corte costituzionale
Ordinanza n. 73/1993
Corte cost., ord. 26 febbraio 1993, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 73/1993
- Data di deposito
- 26 febbraio 1993
- Data di decisione
- 11 febbraio 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:73
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19237
La disciplina essenziale dell'istituto della oblazione e' dettata dagli artt. 162 e 162 bis cod.pen., di guisa che la norma di cui il rimettente chiede l'introduzione - volta a prevedere la possibilita' di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile con la sentenza che dichiara estinto il reato per oblazione - ben potrebbe trovare collocazione nell'impugnato art. 162 cod.pen.. Deve percio' essere respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato secondo cui il lamentato vizio di incostituzionalita' non deriva dalla norma denunciata, ma da altre collocate nel codice di rito (artt. 538 e 541) le quali subordinano la pronuncia del giudice penale sulle questioni civili ad una pronuncia di condanna.
Massima n. 19238
La sentenza con la quale il giudice dichiara estinto il reato per oblazione non e' equiparabile a quella che dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., si' che il riferimento alla disciplina del citato articolo (come risulta a seguito di sentenza della Corte costituzionale che ha introdotto la possibilita' di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile) non e' conferente, data la non comparabilita' delle situazioni messe a raffronto, per contestare come non rispondente a criteri di equita' e di giustizia la mancata previsione di tale possibilita' riguardo alla sentenza che dichiara estinto il reato per oblazione. Tanto piu' che, in applicazione dei principi generali in materia, ben potra' il giudice civile adito dal soggetto danneggiato dal reato, condannare il convenuto anche al rimborso delle spese sostenute nel processo penale conclusosi con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162 cod.pen.). - Sull'istituto dell'applicazione della pena richiesta dalle parti v. s. n. 443/1990
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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