Corte costituzionale

Ordinanza n. 73/1993

Corte cost., ord. 26 febbraio 1993, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
73/1993
Data di deposito
26 febbraio 1993
Data di decisione
11 febbraio 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:73

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19237

La disciplina essenziale dell'istituto della oblazione e' dettata dagli artt. 162 e 162 bis cod.pen., di guisa che la norma di cui il rimettente chiede l'introduzione - volta a prevedere la possibilita' di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile con la sentenza che dichiara estinto il reato per oblazione - ben potrebbe trovare collocazione nell'impugnato art. 162 cod.pen.. Deve percio' essere respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato secondo cui il lamentato vizio di incostituzionalita' non deriva dalla norma denunciata, ma da altre collocate nel codice di rito (artt. 538 e 541) le quali subordinano la pronuncia del giudice penale sulle questioni civili ad una pronuncia di condanna.

Massima n. 19238

La sentenza con la quale il giudice dichiara estinto il reato per oblazione non e' equiparabile a quella che dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., si' che il riferimento alla disciplina del citato articolo (come risulta a seguito di sentenza della Corte costituzionale che ha introdotto la possibilita' di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile) non e' conferente, data la non comparabilita' delle situazioni messe a raffronto, per contestare come non rispondente a criteri di equita' e di giustizia la mancata previsione di tale possibilita' riguardo alla sentenza che dichiara estinto il reato per oblazione. Tanto piu' che, in applicazione dei principi generali in materia, ben potra' il giudice civile adito dal soggetto danneggiato dal reato, condannare il convenuto anche al rimborso delle spese sostenute nel processo penale conclusosi con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162 cod.pen.). - Sull'istituto dell'applicazione della pena richiesta dalle parti v. s. n. 443/1990

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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