Corte costituzionale
Ordinanza n. 513/1993
Corte cost., ord. 31 dicembre 1993, n. 513
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 513/1993
- Data di deposito
- 31 dicembre 1993
- Data di decisione
- 29 dicembre 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:513
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto interministeriale del 5 agosto 1989
- art. 3, decreto interministeriale del 5 agosto 1989
- art. 9, comb.disp., legge n. 698 del 23 dicembre 1975
- art. 2, decreto interministeriale del 5 agosto 1989
Parametri
Massime
Massima n. 20054
La questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 9, L. 23 dicembre 1975 n. 698, e "4, commi 2, 3 e 4" ('recte': artt. 2, 3 e 4) del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'O.N.M.I., approvato con decreto interministeriale 5 agosto 1969 n. 300.9/822, va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto l'ordinanza di rimessione e' del tutto carente di motivazione, tale non potendo essere considerata, nemmeno 'per relationem', la semplice attestazione che la questione e' stata sollevata dalle parti private in conformita' di quanto gia' dedotto da altro giudice 'a quo' con precedente ordinanza. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia), e 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2, 3 e 4) del regolamento del trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI, approvato con decreto interministeriale del 5 agosto 1969, n. 300.9/822, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lagonegro con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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