Corte costituzionale

Ordinanza n. 513/1993

Corte cost., ord. 31 dicembre 1993, n. 513

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
513/1993
Data di deposito
31 dicembre 1993
Data di decisione
29 dicembre 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:513

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto interministeriale del 5 agosto 1989
  • art. 3, decreto interministeriale del 5 agosto 1989
  • art. 9, comb.disp., legge n. 698 del 23 dicembre 1975
  • art. 2, decreto interministeriale del 5 agosto 1989

Parametri

Massime

Massima n. 20054

La questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 9, L. 23 dicembre 1975 n. 698, e "4, commi 2, 3 e 4" ('recte': artt. 2, 3 e 4) del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'O.N.M.I., approvato con decreto interministeriale 5 agosto 1969 n. 300.9/822, va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto l'ordinanza di rimessione e' del tutto carente di motivazione, tale non potendo essere considerata, nemmeno 'per relationem', la semplice attestazione che la questione e' stata sollevata dalle parti private in conformita' di quanto gia' dedotto da altro giudice 'a quo' con precedente ordinanza. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia), e 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2, 3 e 4) del regolamento del trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI, approvato con decreto interministeriale del 5 agosto 1969, n. 300.9/822, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lagonegro con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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