Corte costituzionale

Ordinanza n. 489/1993

Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 489

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
489/1993
Data di deposito
30 dicembre 1993
Data di decisione
22 dicembre 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:489

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20144

Manifesta inammissibilita' della questione, richiedendosi alla Corte una pronuncia additiva non consentita (ex art. 25 Cost.) in quanto volta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione. In senso conforme, v. O. nn. 188/1993, 193/1993 e 391/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Foggia e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze