Corte costituzionale
Ordinanza n. 488/1993
Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 488
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 488/1993
- Data di deposito
- 30 dicembre 1993
- Data di decisione
- 22 dicembre 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:488
Norme oggetto del giudizio
- art. 91, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 20194
L'art. 91, r.d. n. 267 del 1942, nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore fallimentare sia posto a carico dell'Erario in caso di mancanza o di insufficienza di attivo, non lede il principio di buon andamento della p.a. (art. 97, primo comma, Cost.), riferito specificatamente all'amministrazione della giustizia: l'assorbente ragione che nell'ordinamento sono ben note fattispecie di incarichi del tutto gratuiti, non incompatibili con tale parametro, consente infatti di escluderne la violazione, tanto piu' in relazione ad un incarico, come nella specie (liberamente accettato) di per se' non gratuito, comportante solo un'alea di mancato realizzo del compenso, e riguardo al quale la sola prospettiva di qualificazione e di affinamento professionale costituisce circostanza tale da impedire che il conferimento dell'incarico di curatore, in procedure (presumibilmente) incapienti, debba sistematicamente scontrarsi con il rifiuto del professionista designato. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - v. S. n. 302/1985, che ha escluso in ordine allo stesso art. 91, r.d. n. 267 del 1942, la lesione degli artt. 23 e 36 Cost.; nonche' S. n. 41 del 1977, in tema di insegnamento universitario non retribuito.
Massima n. 20196
La mancata previsione di imposizione a carico dell'Erario del compenso del curatore fallimentare, in caso di mancanza o insufficienza di attivo (art. 91, r.d. n. 267 del 1942), non puo' ritenersi lesiva del principio di eguaglianza, riferito alla stessa categoria dei curatori fallimentari, in ragione dell'esistenza o meno di attivo delle procedure, essendo detta circostanza meramente contingente e fattuale si' da risultare irrilevante. Ne' la lesione e' configurabile in riferimento agli avvocati e procuratori nominati d'ufficio a chi e' stato ammesso al gratuito patrocinio (r.d. n. 3282 del 1923) - istituto applicabile anche in caso di procedura fallimentare (ex art. 16, comma quarto, stesso r.d. n. 3282 del 1923) - per i quali e' talora previsto il diritto all'onorario (artt. 11, n. 1 e 40, citato r.d.), trovando tale piu' favorevole trattamento giustificazione nella obbligatorieta' dell'incarico di questi ultimi a fronte della facoltativita' dello stesso per i curatori del fallimento. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, r.d. 16 marzo 1942 n. 267).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97, comma 1, della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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